Cassazione Civile, Ordinanza n. 24866/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, con cui il Comune aveva determinato la superficie tassabile secondo il proprio criterio. La CTR del Lazio aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente e rideterminato la superficie imponibile applicando i criteri dell'allegato C del d.P.R. n. 138 del 1998. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, commi 645 e 647, L. n. 147 del 2013, come modificati dalla L. n. 68 del 2014, e falsa applicazione del d.P.R. n. 138 del 1998, sostenendo che la CTR non poteva utilizzare quei criteri per annualità anteriori, in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla disciplina transitoria; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., perché sarebbe intervenuto giudicato in un diverso giudizio tra le stesse parti, relativo alla medesima imposta ma ad annualità successive, che aveva respinto un analogo ricorso della contribuente.
Norme richiamate
art. 1, commi 645 e 647, L. n. 147/2013
come integrati e modificati dalla L. n. 68/2014
La disciplina sulla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI con riferimento all'80% della superficie catastale non era ancora applicabile alle annualità oggetto di causa, perché subordinata a un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate non risultante adottato.
d.P.R. n. 138/1998
I criteri tecnici di determinazione della superficie catastale non erano direttamente applicabili alle annualità TARSU in esame; il regolamento è richiamato dalla normativa successiva, ma non consente di rideterminare automaticamente la superficie tassabile per annualità anteriori in assenza della disciplina attuativa prevista.
art. 62 d.lgs. n. 507/1993
La norma individua il presupposto della TARSU in una generica superficie tassabile e prevede esclusioni per aree in cui si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi.
art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale
La disposizione fissa un limite minimo per la superficie denunciata e per l'adeguamento d'ufficio da parte del Comune, ma non impone che la superficie tassabile coincida necessariamente con il risultato del calcolo catastale.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno su annualità diverse non può essere fatto valere automaticamente come vincolo decisorio quando la controversia riguarda imposte periodiche e elementi variabili nel tempo.
art. 395, n. 5, c.p.c.
Se il giudicato esterno è intervenuto prima del deposito della sentenza d'appello e non è stato considerato dal giudice, il rimedio è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nei tributi periodici, il giudicato esterno formatosi su annualità diverse vincola solo se riguarda fatti costitutivi della fattispecie impositiva aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non opera invece per elementi variabili o suscettibili di mutare nel tempo.
- La disciplina che prevede il calcolo della superficie imponibile in base ai criteri catastali e all'80% della superficie catastale non è immediatamente applicabile se la legge la subordina a un provvedimento attuativo non ancora emanato.
- Per la TARSU, la superficie tassabile è una grandezza autonoma rispetto alla mera superficie catastale: il dato catastale può fungere da parametro o limite minimo, ma non sostituisce automaticamente la verifica dei presupposti concreti del tributo.
- Se la sentenza d'appello non considera un giudicato esterno già esistente al momento del suo deposito, la parte deve far valere il vizio con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., e non con ricorso per cassazione.
- Quando la controversia è definita in modo completo sulla base degli atti già acquisiti e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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