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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 55/2024 emessa in data 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Lodi.

Giustizia amministrativa202501252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Lodi, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero al rimborso delle spese legali. Poiché la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente e che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2024. Il Collegio ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di ulteriori centoventi giorni decorrente dall'investitura mediante istanza del creditore. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato, senza compenso poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata la modesta entità della somma, avrebbe avuto una funzione meramente simbolica. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata ritenuta applicabile perché il giudizio aveva ad oggetto l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario e non spontaneamente eseguita dall'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché, in rapporto alla modesta entità della somma oggetto di giudizio, avrebbe avuto una consistenza meramente simbolica.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La norma è stata richiamata tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza della pronuncia del giudice ordinario nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente per ciascun anno scolastico considerato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione e non spontaneamente eseguita, abbia imposto all'amministrazione un obbligo puntuale di attribuzione di una prestazione o di pagamento.
  • Accertati il giudicato, la notificazione della pronuncia e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere investito direttamente dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e può essere autorizzato a determinare l'importo dovuto e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione, anche tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in ragione della modesta entità dell'obbligazione da eseguire, risulterebbe priva di effettiva funzione coercitiva e assumerebbe un valore soltanto simbolico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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