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Sentenza

Sentenza del 01/02/2023 n. 3066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 36-bis, relativa a IVA 2008, derivante dal disconoscimento di un credito IVA maturato nel 2007 per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA; la cartella comprendeva anche sanzioni e accessori. La contribuente sosteneva che i dati sul credito erano stati comunicati all'Ufficio e che la dichiarazione IVA era stata presentata successivamente, e che pertanto il credito era legittimo e utilizzabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (legittimità del controllo automatizzato e della procedura cartolare) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo in cui è sorto il credito, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto se il contribuente dimostra di aver rispettato i requisiti sostanziali per la detrazione e di aver esercitato il diritto entro il termine di decadenza applicabile (termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto). Poiché la sentenza impugnata non aveva accertato né l'esistenza dei requisiti sostanziali né il rispetto del termine di decadenza, la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per accertare tali presupposti e provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma che consente l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella a seguito di controllo formale automatizzato in caso di omessa dichiarazione; applicata per giustificare la procedura cartolare adottata dall'Ufficio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Norma sul diritto alla detrazione dell'IVA; richiamata nella questione relativa alla spettanza del credito indipendentemente dalla mera presentazione della dichiarazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    Norma relativa alle modalità di esercizio della detrazione; evocata nel motivo che censurava l'interpretazione della CTR circa l'inutilizzabilità del credito per omissione della dichiarazione.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Norma richiamata dalla CTR/Ufficio quale possibile strada alternativa per chiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta; citata dall'Ufficio per sostenere che il contribuente avrebbe potuto ottenere il rimborso con diversa procedura.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 3 (pro tempore)

    Norma di riferimento per individuare il termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione e quindi per l'esercizio del diritto alla detrazione entro il termine del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757; Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758; Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392)

    Consolidato principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, è possibile l'iscrizione a ruolo e l'uso di procedure automatizzate per il controllo formale; tuttavia, il diritto alla detrazione non dipende esclusivamente dalla presentazione della dichiarazione, ma dall'esistenza dei requisiti sostanziali.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es.: C-247/21 Luxury Trust Automobil; C-80/20 Wilo Salmson France; C-580/16 Firma Hans Bühler; C-146/05 Collée; C-332/15 Astone; C-45/20 e C-46/20)

    Principio di neutralità dell'IVA: la detrazione o il rimborso dell'IVA a monte deve essere garantito anche se mancano taluni requisiti formali, purché siano rispettati i requisiti sostanziali; la normativa interna può prevedere decadenze purché compatibili con i principi di equivalenza e proporzionalità dell'UE.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione annuale non impedisce automaticamente il riconoscimento di un credito IVA: il diritto alla detrazione sussiste se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali (acquisti da soggetti passivi, operazioni assoggettate a IVA, finalità imponibile).
  • L'Amministrazione può utilizzare procedure automatizzate e cartolari per iscrivere a ruolo imposte derivanti da omessa dichiarazione, ma in sede di giurisdizione tributaria il giudice deve verificare i presupposti sostanziali del credito quando il contribuente li deduca.
  • Il termine per esercitare il diritto alla detrazione è soggetto a decadenza: è ammissibile la presentazione tardiva della dichiarazione purché avvenuta entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; oltre tale termine il diritto può essere precluso.
  • La dichiarazione è in larga misura una dichiarazione di scienza: il credito 'nasce dalla legge' e non dalla mera presentazione della dichiarazione; pertanto, prove documentali (registri IVA, fatture, versamenti) possono neutralizzare gli effetti dell'omessa dichiarazione se provano il diritto sostanziale.
  • In caso di cartella derivante da controllo automatizzato, il contribuente deve conservare e fornire documentazione probatoria che dimostri la spettanza del credito e il rispetto dei termini di decadenza; in mancanza, l'Ufficio potrà validamente iscrivere a ruolo l'imposta.
  • Se il giudice di merito non ha esaminato elementi decisivi prodotti dal contribuente (es. documentazione successiva alla comunicazione di irregolarità), è possibile ottenere la cassazione con rinvio per mancato esame del fatto decisivo.

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