Cassazione Civile, Ordinanza n. 20883/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso intervenuta in corso di causa e ha compensato integralmente le spese di lite. La decisione valorizza la sopravvenuta transazione stragiudiziale come ragione per definire la controversia e per giustificare la compensazione delle spese, pur in difetto di espressa accettazione della rinuncia da parte del fallimento.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il giudizio traeva origine da una controversia decisa dalla Corte d'appello di Napoli e portata in Cassazione dal soccombente. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che tra le parti era intervenuta una transazione stragiudiziale destinata a definire tutte le vicende relative alla controversia. La controparte fallimentare non ha espressamente accettato la rinuncia, ma la Corte ha comunque preso atto della rinuncia e della intervenuta definizione transattiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga nel corso del giudizio e sia accompagnata dalla definizione transattiva della controversia, può condurre all'estinzione del processo.
- La mancata espressa accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non impedisce, nel caso concreto descritto, la declaratoria di estinzione del giudizio se risultano elementi idonei a giustificare la definizione della lite e la compensazione integrale delle spese.
- La sopravvenuta transazione stragiudiziale tra le parti può costituire valido motivo per compensare integralmente le spese di lite.
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