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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35004/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso parziale di un credito IVA dichiarato nel 2002 relativo all'anno 2001. L'Agenzia aveva richiesto documentazione nel 2005-2006 e nel 2008, ottenendo risposte parziali o nulle; il credito era stato ceduto (per fallimento del cedente) alla GE Capital Finance e poi alla Banca IFIS. La cessionaria ha impugnato per silenzio-rifiuto il mancato rimborso, ma sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale hanno respinto le domande ritenendo che il silenzio-rifiuto non si fosse formato e, comunque, che mancasse la prova dettagliata della sussistenza effettiva del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla formazione del silenzio-rifiuto (l'indicazione del credito in dichiarazione costituisce istanza di rimborso e dopo 90 giorni può formarsi silenzio-rifiuto), ma ha rigettato il ricorso per l'infondatezza del secondo motivo: anche se i termini per l'accertamento/rettifica erano scaduti, l'Amministrazione può contestare la sussistenza del credito non adeguatamente provato. Pertanto il ricorso è respinto; le spese sono compensate; è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g)

    L'indicazione in dichiarazione di un credito d'imposta costituisce istanza di rimborso e, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si forma il silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g).

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Norma richiamata in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione del silenzio-rifiuto; richiede che si valutino i presupposti per l'impugnazione nel termine e nelle forme previste.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, commi 1 e 2

    Richiamato in relazione ai presupposti per il rimborso dell'eccedenza IVA e agli obblighi probatori del contribuente/cessionario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Norma fiscale di riferimento in tema di detrazione e documentazione IVA, utilizzata per valutare la sussistenza del credito vantato.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 10, comma 1

    Richiamato in tema di correttezza e trasparenza procedimentale; la censura era relativa al diritto del contribuente a conoscere le contestazioni dell'Amministrazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite e sezioni semplici)

    Cass. sez. un., nn. 21765 e 21766/21; Cass. n. 21734/14; n. 17841/18

    Principio consolidato: l'Amministrazione può contestare la sussistenza del credito IVA dichiarato anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento o la rettifica, quando il credito non sia adeguatamente provato; inoltre la dichiarazione che indica un credito costituisce istanza di rimborso con possibile formazione del silenzio-rifiuto dopo 90 giorni.

Massime di principio

  • La presentazione della dichiarazione che indica un credito IVA equivale a un'istanza di rimborso: se l'Amministrazione non risponde entro 90 giorni si può configurare silenzio-rifiuto impugnabile.
  • La formazione del silenzio-rifiuto non preclude all'Amministrazione la possibilità, anche dopo la scadenza dei termini di accertamento/rettifica, di contestare la sussistenza effettiva del credito qualora il contribuente (o il cessionario) non fornisca prova adeguata.
  • Il cessionario del credito (chi subentra nella titolarità del credito IVA) deve poter fornire la documentazione e le prove necessarie a dimostrare la legittimità e l'effettiva esistenza del credito come richiesto dall'Amministrazione; l'assenza di tale prova può determinare il rigetto della domanda anche se è formato il silenzio-rifiuto.
  • In giudizio, anche se un motivo procedurale (es. mancata risposta/silenzio-rifiuto) può essere favorevole al contribuente, il merito sulla sussistenza del credito resta decisivo: senza prova esaustiva la domanda di rimborso è destinata a essere respinta.
  • In casi di esito giurisprudenziale misto (esito favorevole su un punto e sfavorevole su altro), è possibile la compensazione delle spese processuali; inoltre la Corte verifica i presupposti per eventuali rimborsi o maggiorazioni di contributi processuali.

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