Sentenza del 11/06/2019 n. 15641 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006, per complessivi 7.483 euro, contestando l'utilizzo di rendite catastali aggiornate dall'Agenzia del Territorio. Ha sostenuto che le nuove rendite non potessero produrre effetti per annualità anteriori alla loro notificazione, che il Comune avesse esaurito il proprio potere di accertamento e che la procedura DOCFA, avviata dal precedente proprietario, non potesse automaticamente vincolare l'acquirente. È stata inoltre dedotta la violazione della legge n. 342/2000, articolo 74, e dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che una rendita catastale, una volta notificata, può essere utilizzata per determinare l'ICI anche con riferimento ad annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Per l'immobile interessato dalla procedura DOCFA, il Comune poteva procedere direttamente all'accertamento sulla base dei dati catastali disponibili, senza una preventiva autonoma notificazione della rendita proposta. L'acquirente subentra automaticamente nella procedura DOCFA avviata dal venditore e gli accordi privati di compravendita non possono modificare la rendita catastale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro oltre accessori e spese generali, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1
gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali ... sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La notificazione è necessaria per poter utilizzare giuridicamente la rendita, ma, una volta effettuata, la rendita può essere applicata anche alle annualità precedenti ancora aperte e suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 5, comma 3
metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili
Per i fabbricati del gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto, il criterio contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; da tale richiesta si applica il sistema della rendita catastale, anche con eventuale riliquidazione dell'imposta.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 11
Il Comune può effettuare accertamenti ICI sulla base di dati comunque acquisiti, compresi quelli risultanti dagli atti catastali e dalla procedura DOCFA.
Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA consente la proposta e l'aggiornamento del classamento e della rendita catastale. Il suo utilizzo da parte del proprietario costituisce attività collaborativa e consente al Comune di liquidare l'imposta senza preventiva notificazione della rendita proposta.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 3
La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione all'efficacia temporale della pretesa tributaria, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Codice di procedura civile, articolo 360-bis, n. 1
L'eccezione di inammissibilità proposta dal Comune è stata respinta perché il ricorso deduceva anche un vizio di motivazione, non riguardando quindi esclusivamente questioni di diritto.
Massime di principio
- Una rendita catastale notificata può essere utilizzata per ricalcolare tributi locali relativi ad annualità precedenti, purché tali annualità siano ancora aperte e non definitivamente definite.
- La notificazione della rendita è condizione per il suo utilizzo impositivo, ma non limita necessariamente gli effetti fiscali al solo periodo successivo alla notificazione.
- Quando il contribuente utilizza la procedura DOCFA, il Comune può basarsi sui dati catastali risultanti dalla procedura per emettere l'accertamento, senza dover notificare separatamente la rendita proposta.
- L'acquirente di un immobile subentra normalmente nella procedura catastale DOCFA avviata dal precedente proprietario; la mancata presentazione diretta della pratica non esclude automaticamente gli effetti del classamento.
- Gli accordi contrattuali tra venditore e acquirente non possono modificare la rendita catastale, che può essere cambiata solo tramite gli strumenti catastali previsti dalla legge.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dai giudici di merito, salvo specifici e rilevanti vizi giuridici o motivazionali.
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