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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27365/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava all'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revisione della sentenza di condanna del GUP di Palermo (31/01/2017, divenuta irrevocabile il 15/12/2021) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva l'inconciliabilità dei giudicati: in altro procedimento (Tribunale di Trapani) alcuni corresponsabili (Saracino e i fratelli Badalucco) erano stati assolti per non aver commesso il fatto, e quella sentenza assolutoria avrebbe escluso l'esistenza dell'associazione mafiosa la cui esistenza era invece presupposto essenziale della condanna del ricorrente. Inoltre, il ricorrente sosteneva che la ricostruzione fattuale risultava inconciliabile perché la sentenza assolutoria aveva valutato ulteriori episodi estorsivi e testimonianze non esaminate nel giudizio abbreviato di Palermo, configurando dunque elementi fattuali difformi e non mera differente valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la revisione ex art. 630 c.p.p., lett. a) è ammessa quando vi sia una oggettiva inconciliabilità tra i fatti stabiliti dalle sentenze irrevocabili (non una mera divergenza valutativa). Nel caso di specie la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato l'effetto dell'assoluzione degli altri presunti partecipi (con formula "il fatto non sussiste") sul requisito numerico e fattuale dell'associazione mafiosa contestata al ricorrente. Poiché la decisione sulla revisione richiede chiarimenti su questo punto decisivo, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata (il secondo motivo è stato ritenuto assorbito).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma incriminatrice richiede, tra gli elementi costitutivi, la pluralità di partecipanti (la tipologia 'associazione mafiosa' presuppone 'tre o più persone'). La Corte ha rilevato che l'assoluzione, con la formula che esclude il fatto, di tutti gli altri presunti associati può determinare il venir meno dell'elemento essenziale del reato contestato al condannato.

  • art. 630 c.p.p., lett. a)

    Disciplina la revisione per inconciliabilità tra sentenze irrevocabili. La Corte precisa che l'inconciliabilità deve essere intesa come incompatibilità oggettiva fra i fatti storicamente accertati nelle due sentenze, non come semplice contrasto valutativo o divergente apprezzamento probatorio.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. 6, Sent. n. 695/2013; Sez. 2, n. 24324/2022; Sez. 1, n. 8419/2016; Sez. 3, n. 23050/2013; Sez. 1, n. 43516/2014)

    La Corte richiama precedenti secondo cui la revisione è ammessa quando l'assoluzione irrevocabile di tutti gli altri partecipi rende oggettivamente incompatibile il giudicato di condanna (per esempio per l'assenza del numero minimo di partecipanti), mentre non giustifica la revisione il mero diverso apprezzamento probatorio tra riti differenti (abbreviato vs ordinario).

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p., lett. a) è impropria se il contrasto tra sentenze riguarda solo valutazioni diverse degli stessi fatti; è ammessa invece se l'assoluzione irrevocabile di altri partecipi determina l'eliminazione di elementi fattuali essenziali della condanna (es. il requisito numerico di 'tre o più persone' per l'art. 416-bis).
  • L'inconciliabilità va valutata in termini di oggettiva incompatibilità dei fatti stabiliti, non di mera contraddittorietà logica o di divergenza interpretativa.
  • Differenze di esito tra riti diversi (es. rito abbreviato vs giudizio ordinario) non giustificano di per sé la revisione, poiché i criteri di valutazione probatoria possono legittimamente divergere; occorre invece che emerga la sopravvenuta impossibilità di mantenere il giudicato di condanna in ragione di nuovi o diversi accertamenti fattuali irrevocabili.
  • Se tutti gli altri coimputati sono assolti con la formula che esclude il fatto, la Corte deve verificare se permangono altri partecipi diversi da quelli assolti; in mancanza, la condanna per associazione può rivelarsi insostenibile e legittimare la revisione.
  • In sede di appello o di Cassazione, il giudice deve esaminare se la sentenza impugnata abbia considerato e motivato adeguatamente l'esistenza di altri elementi o partecipi che consentano di mantenere la fattispecie associativa nonostante le assoluzioni nei distinti procedimenti.

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