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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione di giunta n. 5 del 7 aprile 2016 di revoca della delibera consiliare n.165 del 20 dicembre 2012 per la parte riguardante la definizione ed approvazione di numero 22 ambiti da destinare qualificazione urbana ed ambientale.

Giustizia amministrativa201600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di giunta n. 5 del 7 aprile 2016, adottata dal Commissario straordinario, di revoca della deliberazione consiliare n. 165 del 20 dicembre 2012 nella parte relativa alla definizione e approvazione di 22 ambiti destinati alla qualificazione urbana e ambientale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un'area di circa 23.318 mq, aveva aderito all'avviso pubblico comunale del 4 luglio 2013 e presentato una proposta preliminare di PRINT, comprendente la realizzazione di edilizia residenziale, la cessione gratuita di un lotto per edilizia sociale, la cessione di aree per standard urbanistici e la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Ha impugnato la successiva revoca degli ambiti di qualificazione urbana e ambientale deducendo: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa partecipazione al procedimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, per insussistenza dei presupposti del potere di revoca; violazione del legittimo affidamento e dei doveri di correttezza e buona fede, per mancata valutazione dell'affidamento asseritamente ingenerato e mancata corresponsione dell'indennizzo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. La posizione della società rispetto alla deliberazione revocata non è stata qualificata come interesse legittimo, bensì come mera aspettativa. L'avviso pubblico, mediante la clausola di salvaguardia, stabiliva che il recepimento delle proposte come manifestazioni di interesse non costituiva approvazione degli interventi e che nulla sarebbe stato dovuto ai proponenti qualora la procedura non fosse stata avviata o non si fosse conclusa positivamente. Poiché la procedura non aveva prodotto un'approvazione definitiva e l'ipotesi prevista dalla clausola si era verificata, l'eventuale annullamento della revoca non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta alla ricorrente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione al procedimento; la sentenza non esamina la censura nel merito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È la disposizione espressamente richiamata dall'amministrazione per l'adozione della revoca; la questione relativa alla sussistenza dei presupposti non è stata esaminata per il difetto di interesse al ricorso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione insieme all'art. 21-quinquies; la sentenza non affronta il motivo nel merito.

  • art. 16 dell'Avviso pubblico prot. n. 89984 del 4 luglio 2013

    Nulla è dovuto dall’amministrazione comunale ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa comunale e per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi con esito positivo. Il recepimento delle proposte quali manifestazione di interesse in adesione all’iniziativa non costituirà in ogni caso approvazione della proposta di interventi la cui effettiva attualità è condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa.

    La clausola escludeva l'approvazione della proposta e qualsiasi debenza dell'amministrazione in caso di mancato avvio o mancata conclusione positiva della procedura; su tale base il giudice ha escluso un'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento della revoca.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico precisa che la ricezione di una manifestazione di interesse non equivale all'approvazione dell'intervento e subordina ogni concreta attualità alla conclusione positiva dell'intera procedura, il proponente vanta, fino a tale conclusione, una mera aspettativa e non un interesse legittimo alla prosecuzione dell'iniziativa.
  • Il ricorso contro la revoca di un atto di programmazione urbanistica è inammissibile per difetto di interesse quando, anche in caso di annullamento della revoca, la clausola dell'avviso esclude qualsiasi obbligo dell'amministrazione e non consente di conseguire un'utilità concreta e attuale.
  • La clausola di salvaguardia contenuta nell'avviso pubblico può impedire che la mera presentazione o il recepimento di una proposta preliminare fondi un affidamento tutelabile o una pretesa indennitaria, qualora la procedura non sia stata approvata o non si sia conclusa positivamente.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamento

Testo integrale

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