Cassazione Penale, Sentenza n. 9610/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per il delitto di cui all'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'imputato, amministratore della "Effedue Investiment s.r.l.", deduceva insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'effettività delle relazioni commerciali e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, mancata prova del dolo specifico, assenza di documentazione contabile nella società, richiesta non accolta di rinnovazione istruttoria con perizia contabile come prova decisiva, e censurava infine la misura della pena chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità, che non consente la rivalutazione ex novo delle emergenze probatorie di merito. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva riscontrato l'effettività dei rapporti commerciali sulla base di fatture rinvenute nelle contabilità delle controparti, dichiarazioni dei legali rappresentanti, documentazione bancaria con bonifici pagati a favore della "Effedue" e l'incasso dei relativi proventi. La tesi difensiva di un presunto «furto d'identità» è stata ritenuta indimostrata. Quanto alla richiesta di perizia contabile, la Corte ha affermato che la mancata esecuzione di un accertamento peritale non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché la perizia è un mezzo di prova neutro e non rientra nelle prove decisive a discarico contemplate dall'art. 495, comma 2, c.p.p. Sul punto del dolo, la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza dell'amministratore circa le operazioni imponibili e la finalità evasiva. Sulla pena, la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche e l'adeguatezza della pena ricordando precedenti specifici; la Cassazione ha ritenuto le doglianze vaghe e inammissibili. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma contestata per il delitto commesso tramite emissione di fatture/operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto sussistente il reato in presenza di fatture e della prova dei relativi incassi, nonostante la mancanza di contabilità nella società
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio per cui la mancata effettuazione di una perizia non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 606(1)(d), poiché la perizia è un mezzo di prova neutro e non può essere invocata come prova decisiva a discarico
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il concetto di prove a discarico 'decisive' cui si riferisce il rimando di cui all'art. 606: le prove neutre (come la perizia) non rientrano in tale nozione
art. 131-bis, cod. pen.
Norma sulla causa di esclusione della punibilità (patteggiamento/programma di messa alla prova o altre ipotesi di estinzione della punibilità riferibili al beneficio); il ricorso invocava tale causa ma senza argomentazione sufficiente, perciò la Corte non l'ha accolta
art. 616, cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Applicata per disporre l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato alla verifica di vizi di diritto e di coerenza logico-argomentativa: non è consentita la riconsiderazione ex novo delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito
- La presenza di fatture nelle contabilità delle controparti, la prova di incassi tramite movimenti bancari e le dichiarazioni delle controparti possono costituire prova sufficiente dell'effettività dei rapporti commerciali e dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti
- La mancata tenuta di scritture contabili nella società non è di per sé determinante a favore dell'imputato se esistono riscontri esterni che provano le operazioni
- La richiesta di una perizia contabile non costituisce, di regola, motivo idoneo per la cassazione quando essa sia un mezzo di prova neutro la cui omissione non incide su vizi di diritto riconscibili in questa sede
- La presenza di un credito IVA a favore della società non esclude automaticamente la responsabilità per reati fiscali relativi a redditi/imposte diverse o la finalità evasiva, specie se non emerge una compensazione effettiva
- Le doglianze genericamente rivolte alla misura della pena o al mancato riconoscimento di attenuanti devono essere specificamente motivate per essere ammissibili in cassazione; in mancanza sono inammissibili
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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