Cassazione Civile, Ordinanza n. 11771/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell’amministrazione doganale, delle agevolazioni sulle accise del gasolio per autotrazione fruite da un’impresa di autotrasporti. Il diniego era fondato, da un lato, su fatture ritenute irregolari perché prive della targa degli automezzi riforniti o con targa apposta manualmente; dall’altro, su dichiarazioni trimestrali di consumo ritenute infedeli, con conseguente revoca del beneficio e irrogazione di sanzioni. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello del contribuente, escludendo la necessità dell’indicazione della targa in fattura ma confermando la decadenza integrale dal beneficio per l’infedeltà delle dichiarazioni trimestrali e la debenza delle sanzioni per assenza di buona fede. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, sostenendo che la dichiarazione fosse solo irregolare e non falsa, quindi inidonea a determinare decadenza; (2) violazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 e dell’art. 3 Cost., per avere la CTR applicato la decadenza all’intera agevolazione anziché ai soli importi erroneamente indicati; (3) violazione dell’art. 3 l. 689/1981, contestando la valutazione di colpa e l’esclusione della buona fede. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale per censurare l’affermazione della CTR secondo cui l’indicazione della targa in fattura non sarebbe requisito formale necessario per l’agevolazione, richiamando l’art. 24-ter d.lgs. 504/1995 e l’art. 3, comma 3, d.P.R. 277/2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, dichiarando assorbito il quarto motivo del ricorso principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la dichiarazione trimestrale di consumo ai fini dell’agevolazione sulle accise rientra nella disciplina delle dichiarazioni sostitutive e che, quando essa contenga errori o falsità, la perdita del beneficio e le sanzioni operano soltanto limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati, salvo che l’inesattezza investa un elemento costitutivo dell’istanza. Ha inoltre ribadito che, per le sanzioni amministrative tributarie, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, mentre la buona fede opera solo se vi sia un errore inevitabile. Accogliendo il ricorso incidentale, la Corte ha invece riconosciuto che l’indicazione della targa dell’automezzo in fattura costituisce requisito formale necessario per il riconoscimento dell’agevolazione.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
si applica alle dichiarazioni rese per fruire dell’agevolazione sulle accise; tuttavia la decadenza dal beneficio non opera in modo automatico e integrale per ogni irregolarità, ma va commisurata all’effettiva portata dell’errore o falsità, salvo incidenza su un elemento costitutivo dell’istanza.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
la dichiarazione trimestrale riguarda fatti a diretta conoscenza dell’interessato, come quantità di gasolio, destinazione e veicoli utilizzati.
art. 3 l. n. 689/1981
per le sanzioni amministrative tributarie è richiesta la coscienza e volontà della condotta; la buona fede rileva solo in presenza di errore inevitabile e incolpevole.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
nel settore tributario applica il principio dell’art. 3 l. 689/1981, richiedendo un comportamento quantomeno negligente, mentre la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.
art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995
rileva quale base normativa del regime agevolativo sulle accise del gasolio per autotrazione e dei relativi requisiti documentali.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 277/2000
l’indicazione della targa del veicolo nella fattura, pur non essendo espressamente prevista a pena di decadenza, è requisito formale necessario per ottenere l’agevolazione.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità di una decadenza totale rispetto a meri errori limitati, ma la censura viene accolta solo nei limiti della proporzionalità della perdita del beneficio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in cassazione, ma la questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta irrilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali condizionate da dichiarazioni periodiche, la disciplina delle dichiarazioni sostitutive può trovare applicazione anche quando l’istanza assuma natura negoziale e non meramente ricognitiva.
- Le carenze, gli errori o le falsità contenuti nella dichiarazione funzionale al beneficio fiscale determinano la perdita dell’agevolazione e le sanzioni solo nei limiti della parte di beneficio indebitamente richiesta o fruita, salvo che l’inesattezza investa un elemento costitutivo dell’istanza.
- In materia di sanzioni amministrative tributarie non occorre la prova del dolo; è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, mentre la buona fede opera solo se il contribuente dimostri un errore inevitabile e non superabile con l’ordinaria diligenza.
- Quando la normativa agevolativa richiede specifici dati documentali, il loro inserimento nei documenti giustificativi può costituire requisito formale necessario per il riconoscimento del beneficio anche se la norma non commina espressamente la decadenza per la sua omissione.
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