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Ordinanza

Ordinanza n. 3063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare contro la destinazione del ricorrente presso la sede di Nuoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado avverso il provvedimento di destinazione presso la sede di Nuoro. Ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'erronea applicazione della disciplina speciale di settore e dei relativi principi giurisprudenziali, nonché carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento di destinazione. La posizione dell'interessato è stata inoltre correlata alla normativa in materia di disabilità, ma il giudice ha rilevato che egli non è affetto da disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti per la tutela cautelare. Ha giudicato non favorevolmente esaminabili le censure, poiché l'Amministrazione e il TAR hanno correttamente applicato le norme e gli atti del micro-ordinamento di settore, individuati nell'art. 930 c.m., negli artt. 1 e 2 del d.m. 18 aprile 2013, come modificato dal d.m. 20 luglio 2017, e nella circolare del Ministero della difesa del 31 luglio 2025, oltre ai principi giurisprudenziali richiamati. Ha escluso carenze istruttorie o motivazionali nel provvedimento di destinazione presso Nuoro e ha rilevato l'assenza di disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge, salva eventuale rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per i presupposti della tutela cautelare, individuati nel fumus boni iuris e nel periculum in mora.

  • art. 930 c.m.

    Richiamato quale norma del micro-ordinamento di settore applicabile alla destinazione del ricorrente.

  • artt. 1 e 2 d.m. 18 aprile 2013, modificato dal d.m. 20 luglio 2017

    Richiamati quali disposizioni applicate dall'Amministrazione e dal TAR nella disciplina della destinazione di sede.

  • circolare Ministero della difesa 31 luglio 2025

    Richiamata quale atto del micro-ordinamento di settore utilizzato per valutare la legittimità della destinazione.

  • l. n. 104/1992

    Il giudice ha rilevato che l'interessato non è affetto da disabilità grave ai sensi della legge, escludendo la rilevanza della relativa tutela nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto dalla Segreteria.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno della tutela dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la concessione della misura richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza anche di uno dei presupposti impedisce l'accoglimento della domanda cautelare.
  • Nel settore disciplinato da uno specifico micro-ordinamento, la legittimità di un provvedimento di destinazione del personale deve essere valutata alla luce del complesso coordinato delle norme speciali, degli atti regolamentari e delle circolari pertinenti, oltre che dei principi giurisprudenziali applicabili.
  • Non sussiste un vizio di difetto di istruttoria o di motivazione quando il provvedimento di destinazione risulta adottato nel rispetto della disciplina speciale di settore e non emergono elementi concreti che evidenzino incompletezza dell'accertamento o insufficienza della motivazione.
  • La tutela fondata sulla disciplina della disabilità grave richiede l'effettiva sussistenza del presupposto sanitario previsto dalla legge; in assenza di tale requisito, essa non può sostenere la domanda cautelare contro la destinazione di sede.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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