Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6514/2026 - Roma, Sezione 1B

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – Del provvedimento emesso in sede di riesame in data 26.01.2026 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Del verbale n. -OMISSIS- emesso in sede di riesame in data 23.01.2026 dall'Infermeria Presidiaria Taranto – Commissione ulteriori accertamenti sanitari VF1 e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Del provvedimento emesso in data 04.12.2025 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il primo giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. PER L’ACCERTAMENTO: del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare - 2° blocco, con conseguente riammissione al relativo concorso pubblico. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\3\2026 : per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esecuzione e adozione delle più idonee misure cautelari: del provv. del 06.02.2026 dal Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - servizio reclutamento graduati e militari di truppa, recante la graduatoria. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. per l’accertamento: del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare, con conseguente riammissione al concorso pubblico e graduatoria.

Giustizia amministrativa202603179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi di non idoneità psico-fisica al concorso VFI della Marina Militare e successiva graduatoria concorsuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo giudizio di non idoneità psico-fisica, il successivo giudizio reso in sede di riesame e il verbale degli ulteriori accertamenti sanitari, chiedendo anche l’accertamento del diritto a essere giudicato idoneo e la riammissione al concorso. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria concorsuale, chiedendo la sospensione dell’esecuzione degli atti e l’adozione delle misure cautelari ritenute più idonee. Il Collegio ha rilevato d’ufficio un difetto di validità della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati, militari in servizio, effettuata presso l’indirizzo PEC del luogo di impiego, senza prova della ricezione personale da parte dei destinatari.

La decisione

Il Collegio non ha esaminato, allo stato, né le questioni di rito ulteriori né il merito e ha rinviato ogni valutazione successiva. Ha ritenuto nulle le notificazioni ai controinteressati militari in servizio effettuate presso l’indirizzo PEC della struttura di impiego, poiché non era dimostrata la ricezione diretta e personale degli atti da parte dei militari notificandi. L’art. 146 c.p.c. e l’art. 49 disp. att. c.p.c. non impongono necessariamente l’intervento dell’ufficiale giudiziario: è possibile la notificazione diretta dell’avvocato, anche tramite posta o PEC, purché sia garantita la ricezione personale dell’atto da parte del militare. Considerato lo sforzo di diligenza compiuto dal ricorrente, il TAR lo ha rimesso in termini, assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare validamente le notificazioni del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 146 c.p.c.

    La ratio della norma speciale è individuata nella tutela del militare destinatario della notificazione, in ragione degli spostamenti imprevedibili e delle esigenze di riservatezza connesse al servizio.

    La notificazione ai militari in servizio deve assicurare la ricezione personale dell’atto; l’intervento dell’ufficiale giudiziario non è necessariamente esclusivo, ma le modalità alternative devono rispettare la disciplina applicabile e garantire la consegna diretta al destinatario.

  • art. 49 disp. att. c.p.c.

    La notificazione ai militari in servizio può essere effettuata secondo le modalità previste per tale categoria, ferma la necessità di provare la ricezione personale da parte del militare.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In presenza di una notificazione invalida e di uno sforzo di diligenza comunque compiuto dalla parte, il giudice può rimettere la parte in termini per rinnovare la notificazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    È richiamata quale parametro alla luce del quale è stata applicata la rimessione in termini prevista dall’art. 44, comma 4, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Impone, ricorrendone i presupposti, l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme alle altre disposizioni sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento dei dati personali sensibili.

Massime di principio

  • La notificazione a un militare in servizio presso l’indirizzo PEC o la sede del suo luogo di impiego è inidonea, salvo che sia fornita prova certa della ricezione diretta e personale dell’atto da parte del militare notificando, oppure che il destinatario si costituisca in giudizio.
  • L’art. 146 c.p.c. e l’art. 49 disp. att. c.p.c. non rendono necessariamente esclusiva la notificazione tramite ufficiale giudiziario: l’avvocato può notificare direttamente al militare, anche per posta o PEC, purché siano rispettate le relative discipline e sia garantita la ricezione personale.
  • La notificazione invalida può essere rinnovata previa rimessione in termini ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. quando la parte abbia comunque compiuto uno sforzo di diligenza apprezzabile; il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione secondo le modalità di legge.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.