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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33372/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di alcune intimazioni di pagamento relative a pretese tributarie. Nei gradi di merito il giudice tributario aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle presupposte, osservando che le copie delle cartelle e degli avvisi prodotte dall'agente della riscossione, pur attestate conformi e tratte dagli archivi informatici, non sarebbero state idonee a dimostrare il perfezionamento della notificazione, perché non sostitutive dell'avviso di ricevimento originale. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la prova della notifica nonostante fossero stati prodotti, già in primo grado, gli avvisi di ricevimento delle cartelle, sia pure estratti dagli archivi informatici. La Corte ha affrontato anche il tema, prospettato nella relazione, del possibile vizio revocatorio, escludendolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla prova della notifica delle cartelle e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà verificare se le copie degli avvisi di ricevimento, prodotte dall'agente della riscossione e tratte dall'archivio informatico, possano essere valutate ai fini della prova della notifica, applicando l'art. 2719 c.c.; in particolare, dovrà accertare se vi sia stato un eventuale disconoscimento ritualmente formulato dalla contribuente fallita. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    In caso di contestazione, l'agente della riscossione deve fornire idonea prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento; la prova non può essere data con meri documenti equipollenti, ma nel caso concreto le copie degli avvisi di ricevimento non sono di per sé equipollenti e vanno valutate secondo le regole sulle copie documentali.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie di un documento fanno prova come l'originale se non sono disconosciute; perciò le copie degli avvisi di ricevimento prodotte dall'agente della riscossione non possono essere ritenute automaticamente inutilizzabili, dovendo il giudice verificarne l'efficacia probatoria in assenza o presenza di disconoscimento.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude che il vizio denunciato possa qualificarsi come vizio revocatorio, perché la doglianza non riguarda una mera svista percettiva del giudice di merito, ma l'erronea valutazione giuridica della documentazione prodotta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento in camera di consiglio il Collegio può decidere in modo diverso rispetto alla proposta del consigliere relatore.

Massime di principio

  • Quando si contesta la notifica di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione deve provare il perfezionamento della notifica mediante documentazione idonea, ma le copie dell'avviso di ricevimento non vanno escluse in astratto solo perché provenienti da archivi informatici o perché attestate conformi.
  • Le copie di un documento conservano efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 c.c. fino a eventuale disconoscimento rituale della controparte; il giudice non può considerarle radicalmente inidonee senza verificare se e come siano state contestate.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio revocatorio ricorre solo in presenza di un errore di percezione su un fatto decisivo e non quando la censura investe l'erronea qualificazione giuridica della prova da parte del giudice di merito.
  • Se il documento prodotto è una copia dell'avviso di ricevimento e non un mero documento equipollente, il giudice di rinvio deve accertarne l'efficacia probatoria e verificare l'eventuale disconoscimento formale, traendone le conseguenze di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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