Sentenza n. 447/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi a.s. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- - ha disposto l’assegnazione di 22 ore di sostegno settimanali al minore -OMISSIS- per l’anno scolastico -OMISSIS-; - di tutti gli atti propedeutici e consequenziali rispetto al provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l'anno scolastico, con attribuzione al minore di 22 ore settimanali anziché delle 27 ore proposte dal GLO
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 34 e 38 Cost. e dell'art. 12 della l. n. 104/1992, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, errata presupposizione, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il minore era riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992. Il GLO aveva proposto l'assegnazione di 27 ore settimanali di sostegno, mentre il dirigente scolastico ne aveva assegnate soltanto 22, richiamando genericamente l'organico di fatto e senza spiegare le ragioni della riduzione rispetto alla proposta tecnica. I ricorrenti hanno sostenuto che il monte ore fosse inadeguato alle condizioni cliniche e alle esigenze educative del minore e che eventuali carenze di risorse finanziarie o umane non potessero comprimere il diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione scolastica, imponendo, se necessario, il ricorso ad assunzioni in deroga. In sede cautelare il TAR aveva inoltre richiesto all'amministrazione il deposito del PEI e chiarimenti documentati sulla mancata assegnazione delle ore, senza ottenere l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che l'assegnazione delle ore di sostegno costituisca esercizio di potere amministrativo autoritativo nell'organizzazione del servizio scolastico. Il procedimento non si esaurisce con il PEI, ma comprende la richiesta del dirigente scolastico e il successivo provvedimento di attribuzione delle ore; in tale procedimento assumono rilievo tecnico le proposte del GLO. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato non indicava alcuna ragione concreta riferita alla condizione e ai bisogni del minore per giustificare l'assegnazione di 22 ore, inferiori alle 27 proposte dal GLO, limitandosi al richiamo all'organico di fatto. Il diritto all'istruzione e all'inclusione dell'alunno con disabilità grave impone una valutazione individualizzata e può richiedere anche il rapporto di sostegno 1:1; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono introdurre limiti generali e astratti né giustificare la riduzione del sostegno necessario. Il decreto è stato annullato, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare il procedimento alla luce dei principi enunciati. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 34 e 38 Cost.
Il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale devono essere assicurate garanzie indefettibili.
Le esigenze organizzative e finanziarie dell'amministrazione non possono comprimere il nucleo essenziale del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità grave.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
handicap in situazione di gravità
La situazione di gravità rileva ai fini dell'intensità delle misure di sostegno necessarie.
art. 12 l. n. 104/1992
La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica delle persone con disabilità.
art. 15 l. n. 104/1992
È richiamato quale fondamento del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e delle sue proposte in materia di sostegno.
art. 10 d.lgs. n. 66/2017, come modificato dal d.lgs. n. 96/2019
Il procedimento di assegnazione del sostegno comprende la formulazione del PEI, la richiesta delle misure da parte del dirigente scolastico e il successivo provvedimento di attribuzione; le proposte del GLO assumono rilievo tecnico nella determinazione del fabbisogno.
art. 10, comma 5, l. n. 122/2010, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2017 e dall'art. 1, comma 1138, lett. b), l. n. 145/2018
In sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il GLO elabora “proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione”.
Il GLO è il soggetto tecnico deputato a individuare il fabbisogno di ore di sostegno sulla base della situazione concreta dell'alunno; il provvedimento finale deve confrontarsi con tale valutazione.
art. 33, comma 2, d.lgs. n. 80/1998
La pronuncia richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla giurisdizione sui pubblici servizi e il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste quando l'amministrazione esercita un potere autoritativo.
art. 11 l. n. 241/1990
È richiamato per evidenziare che il ricorso a strumenti negoziali dell'amministrazione presuppone l'esistenza di un potere autoritativo.
art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Costituiscono, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- La controversia sull'assegnazione delle ore di sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando riguarda un provvedimento adottato dall'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali di organizzazione del servizio scolastico.
- Nel procedimento di assegnazione del sostegno, le proposte del GLO costituiscono il risultato della valutazione tecnica individualizzata del fabbisogno dell'alunno; il provvedimento finale che assegna un numero di ore diverso deve confrontarsi specificamente con tali proposte e motivare le ragioni della divergenza.
- Il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno deve essere motivato con riferimento alla condizione personale, alle esigenze educative e ai bisogni concreti dell'alunno; il mero richiamo all'organico disponibile non costituisce motivazione sufficiente per ridurre il sostegno rispetto al fabbisogno individuato dal GLO.
- Per l'alunno con disabilità grave, il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica prevale sulle esigenze organizzative e finanziarie dell'amministrazione; queste ultime non possono giustificare limiti generali e astratti all'assegnazione del sostegno necessario.
- L'assegnazione del sostegno deve essere determinata in misura adeguata alle esigenze individuali dell'alunno e può giungere, nei casi di particolare gravità, fino al rapporto di sostegno 1:1; l'annullamento del provvedimento immotivato comporta l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare il procedimento secondo tali criteri.
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