Sentenza n. 904/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto dell'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 18 marzo 2026, adottato oltre otto mesi dopo la presentazione e la ricezione in Prefettura della SCIA, con il quale gli era stato vietato l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente per ritenuta carenza dei requisiti di buona condotta e affidabilità. Il provvedimento richiamava una nota istruttoria della Questura fondata su segnalazioni amministrative relative all'uso di sostanze stupefacenti, controlli di polizia in compagnia di soggetti segnalati per illeciti penali e precedenti penali del padre e del fratello. Con unico motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 11 R.D. n. 773/1931 e degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 481/2001, nonché difetto di motivazione, carenza istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto ed eccesso di potere per sviamento. La censura decisiva riguardava il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 481/2001 per l'adozione del divieto o della sospensione dell'attività.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il giudice ha ritenuto dirimente la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 481/2001. Tale disposizione distingue tra il potere inibitorio esercitabile entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA per motivate esigenze di pubblica sicurezza, riconducibili alle cause ostative dell'art. 11 TULPS, e il potere successivo fondato esclusivamente su sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, il provvedimento del 18 marzo 2026 era stato adottato oltre otto mesi dopo la SCIA e si fondava su elementi risalenti e anteriori alla sua presentazione, già conosciuti o conoscibili nel periodo utile per l'esercizio del potere inibitorio. La nota della Questura era inoltre intervenuta prima della scadenza del termine, ma il Prefetto aveva comunque adottato il divieto tardivamente sulla base delle medesime ragioni pregresse. In assenza di circostanze sopravvenute, tali elementi non potevano legittimare l'esercizio tardivo del potere previsto dal d.P.R. n. 481/2001. Il giudice ha precisato che un intervento successivo avrebbe potuto eventualmente fondarsi sull'autotutela di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/1990, nei relativi presupposti e nel termine previsto, oppure su false dichiarazioni del privato o sulla radicale inesistenza dei presupposti della SCIA; tali differenti presupposti non erano stati rappresentati nel provvedimento impugnato. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. n. 481/2001
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
Il potere di vietare o sospendere l'attività di noleggio di veicoli senza conducente per motivate esigenze di pubblica sicurezza deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA. Decorso tale termine, il divieto può fondarsi soltanto su esigenze di pubblica sicurezza sopravvenute rispetto alla presentazione della SCIA o emerse durante il periodo utile per le verifiche.
art. 11 R.D. n. 773/1931
Le cause ostative, compresa la ritenuta inaffidabilità del richiedente per mancanza di buona condotta, possono giustificare il potere inibitorio prefettizio entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2 d.P.R. n. 481/2001.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
In assenza di esigenze di pubblica sicurezza sopravvenute, un intervento successivo sulla SCIA non opposta può essere eventualmente esercitato mediante annullamento d'ufficio, purché ricorrano tutti i presupposti dell'autotutela e sia rispettato il termine applicabile.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Dopo il termine ordinario dell'autotutela può residuare un intervento in presenza di condotta fraudolenta del privato, come false dichiarazioni rese al momento della presentazione della SCIA.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il potere di vietare o sospendere l'attività di noleggio di veicoli senza conducente per motivate esigenze di pubblica sicurezza deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA, quando si fonda su cause ostative già sussistenti e riconducibili all'art. 11 TULPS.
- Decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2 d.P.R. n. 481/2001, un divieto adottato sulla base di circostanze già esistenti al momento della presentazione della SCIA è illegittimo, salvo che tali circostanze siano state sostituite o integrate da esigenze di pubblica sicurezza sopravvenute.
- La tardiva adozione del divieto non può essere giustificata dal fatto che l'istruttoria o il parere della Questura siano intervenuti entro il termine di sessanta giorni, se il provvedimento prefettizio viene poi adottato oltre il termine sulla base delle medesime ragioni pregresse.
- In mancanza di esigenze sopravvenute, l'amministrazione può eventualmente intervenire successivamente sulla SCIA non opposta soltanto mediante gli strumenti e nei limiti dell'autotutela decisoria, ovvero nei casi di false dichiarazioni del privato o di radicale inesistenza dei presupposti della SCIA.
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