Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 36 del 11-02-2011

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24 settembre 2010 con la C.E.S.A.C. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono precisati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione e decorrenza, le regole sulla revoca, la misura percentuale del contributo, i rapporti finanziari e i costi applicabili, nonché le disposizioni contabili e il codice INPS attribuito alla Confederazione.

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 24 settembre 2010 tra l’INPS e la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), approvata con determinazione del Presidente n. 101 del 14 settembre 2010. La disciplina riguarda la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli iscritti e chiarisce presupposti soggettivi, modalità operative, decorrenze, revoche, aspetti economici e contabili.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta sindacale. La facoltà spetta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.

La circolare precisa espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiamata fa riferimento esclusivo alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della C.E.S.A.C.

Ai fini della validità operativa della procedura, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’INPS, a cura della sede locale oppure degli uffici centrali della C.E.S.A.C.

Le deleghe presentate devono essere corredate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla Sede INPS alla C.E.S.A.C. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco e la copia della delega costituiscono prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Decorrenza delle deleghe e delle revoche

Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione e presentate alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. La stessa regola vale per le revoche.

Revoca, pluralità di deleghe e effetti

Nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali, prevale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente. In tale ipotesi, è efficace la delega presentata successivamente.

La circolare esclude che il semplice rilascio di una nuova delega determini una revoca implicita della precedente. Se la volontà di revocare la trattenuta viene comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica acquisisce la revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

L’importo del contributo associativo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima mensilità, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono stabilite come segue:

  • 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente tale limite e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimese

I rapporti finanziari sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la C.E.S.A.C.

Quanto ai costi, la circolare richiama quelli definiti con determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009:

  • nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica: € 0,03;
  • nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea: € 0,35;
  • nuova delega su pensione esistente: € 1,90;
  • revoca delega: € 1,90;
  • variazione delega: € 2,11;
  • gestione delega: € 0,02.

Esenzione da responsabilità

L’articolo 10 della convenzione prevede l’esonero dell’INPS da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato assoggettato alla trattenuta sindacale e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la C.E.S.A.C. si obbliga a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi conseguenti.

Rapporti a livello locale e codice INPS

I rapporti con le strutture periferiche della C.E.S.A.C. devono essere intrattenuti dal responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti della Confederazione devono fare riferimento per la soluzione delle problematiche operative. Le questioni non risolte in sede locale sono rimesse a livello centrale, per l’esame congiunto della Direzione Generale e della struttura nazionale della C.E.S.A.C.

Alla Confederazione è attribuito il codice INPS D5.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto della C.E.S.A.C. sono istituiti due conti:

  • GPA 25/245, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/245, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/245 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2011. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.

Punti principali

Soggetti ammessi alla delega

Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. È esclusa l’applicabilità ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della C.E.S.A.C. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali della Confederazione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita dalla Sede INPS alla C.E.S.A.C. con timbro e firma per ricevuta; elenco e copia della delega fanno fede in caso di contestazione.

Decorrenza delle deleghe

Per le deleghe rilasciate da pensionati già titolari di pensione e presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, così come per le revoche, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. La decorrenza è quindi differita rispetto alla data di presentazione o ricezione.

Revoca e pluralità di deleghe

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, vale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in tal caso prevale la delega successiva. È esclusa la revoca implicita per effetto del semplice rilascio di una nuova delega. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato, la struttura periferica acquisisce la revoca con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo associativo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono articolate per scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla quota che eccede il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimborso costi

I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la C.E.S.A.C. I costi, già definiti con determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, sono indicati per tipologia di operazione: nuova delega contestuale a domanda di pensione telematica € 0,03; nuova delega contestuale a domanda di pensione cartacea € 0,35; nuova delega su pensione esistente € 1,90; revoca delega € 1,90; variazione delega € 2,11; gestione delega € 0,02.

Esenzione di responsabilità dell’INPS

Con l’articolo 10 della convenzione la C.E.S.A.C. esonera l’INPS da ogni responsabilità connessa ai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la Confederazione si obbliga a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.

Gestione dei rapporti locali e codice INPS

I rapporti con le strutture periferiche della C.E.S.A.C. sono affidati al responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti della Confederazione devono rivolgersi per ogni problematica locale. Le questioni non risolvibili a livello periferico vengono sottoposte alla Direzione Generale e alla struttura nazionale della C.E.S.A.C. Il codice INPS attribuito alla Confederazione è D5.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti due conti: GPA 25/245 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA 27/245 per quelli relativi a pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/245 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2011. I rapporti finanziari con la Confederazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.