Circolare numero 33 del 10-02-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare avvia un processo sistematico di verifica amministrativa sugli importi conguagliati nel quadro D del modello DM10, inizialmente concentrato sulle indennità di malattia. Vengono illustrati il contesto organizzativo, l’analisi del rischio, le fonti dati utilizzate e l’iter operativo in tre fasi: preliminare, istruttoria e conclusiva. L’obiettivo è individuare anomalie, recuperare eventuali importi indebitamente conguagliati e, se necessario, attivare la vigilanza ispettiva, con progressiva estensione dei controlli ad altre prestazioni e agevolazioni contributive.
Controllo dei conguagli di malattia nel quadro D del DM10
Controllo dei conguagli di malattia nel quadro D del DM10
La circolare avvia un processo strutturato di controllo amministrativo sugli importi conguagliati nel quadro D del modello DM10, concentrandosi in questa prima fase sulle indennità di malattia. L’iniziativa si colloca nel quadro del nuovo modello organizzativo dell’Istituto e si inserisce nelle attività di accertamento e verifica amministrativa finalizzate a individuare anomalie contributive, recuperare eventuali importi indebitamente conguagliati e, nei casi più gravi, attivare la vigilanza ispettiva.
Contesto organizzativo e finalità del controllo
L’Istituto richiama la circolare n. 102 del 12 agosto 2009, con la quale era stato definito il nuovo assetto organizzativo, e la circolare n. 23 del 16 febbraio 2010, che aveva già fornito le prime indicazioni operative per la nuova funzione di accertamento e verifica amministrativa. La presente circolare prosegue quel percorso, con l’obiettivo di rafforzare il presidio sui comportamenti contributivi irregolari, ridurre l’area di incertezza nell’analisi dei dati e innalzare il livello di conformità alle regole contributive e procedurali.
La verifica amministrativa è presentata come un’attività proattiva, fondata sull’analisi sistematica dei dati aziendali e sull’integrazione fra controlli automatizzati, analisi predittive e riscontri documentali. In tale prospettiva, l’Istituto intende individuare situazioni anomale attraverso il confronto tra dati contributivi, retributivi e fiscali, nonché attraverso il raffronto con imprese omogenee.
Quadro D del DM10 e ambito del controllo
Il modello DM10 era utilizzato dal datore di lavoro per denunciare all’Inps le retribuzioni mensili corrisposte, i contributi dovuti e i conguagli relativi alle prestazioni anticipate per conto dell’Istituto, oltre agli sgravi e alle riduzioni contributive. Le informazioni contributive sono oggi confluite nel sistema Uniemens, nato dall’unificazione degli adempimenti del DM10 e dell’Emens.
Gli importi oggetto di attenzione sono quelli esposti nel quadro D del DM10. La circolare precisa che, in questa prima fase, il controllo riguarda i conguagli per indennità di malattia; in un momento successivo l’attività sarà estesa anche ad altre prestazioni anticipate per conto dell’Inps, come gli assegni per il nucleo familiare, nonché agli sgravi e alle riduzioni contributive.
Analisi dell’indice di rischio per i conguagli di malattia
L’analisi del rischio, svolta con il Coordinamento Generale Statistico Attuariale, ha permesso di individuare due principali tipologie di non congruità:
- una non congruità formale, quando non vi è corrispondenza tra giornate di malattia dichiarate, conguagli effettuati e certificati medici;
- una non congruità sostanziale, quando il volume di attività produttiva aziendale risulta inconciliabile con l’elevato numero di giornate di malattia conguagliate.
L’attività di verifica tende, da un lato, al recupero dei contributi indebitamente conguagliati nei casi di carenza documentale; dall’altro, all’individuazione di eventi di malattia non plausibili o di rapporti di lavoro non dichiarati, anche mediante l’attivazione di ulteriori controlli ispettivi. La circolare evidenzia che il procedimento deve essere orientato, quando necessario, alla piena integrazione tra verifica amministrativa e vigilanza ispettiva.
Dati utilizzati e costruzione del modello predittivo
L’analisi si fonda su un data base integrato alimentato da archivi interni, come DM, E-mens, certificati di malattia e visite mediche di controllo, e da fonti esterne, in particolare le dichiarazioni fiscali. I dati sono stati elaborati con tecniche parametriche per costruire un indice di rischio aziendale, tenendo conto soprattutto di variabili geografiche, settoriali e aziendali.
Nella prima fase sono state individuate aziende attive con elevato indice di rischio, aventi dimensione compresa tra 3 e 10 dipendenti e prive di precedenti richieste di visite di controllo. L’elenco delle aziende selezionate viene trasmesso tramite PEI alle sedi regionali, che provvedono a inoltrarlo alle sedi provinciali competenti.
Le risultanze delle verifiche dovranno essere reimmesse nel data base integrato per consentire la costruzione di un modello statistico predittivo capace di attribuire a ciascuna azienda uno score di probabilità di inadeguatezza dei conguagli per malattia. La prima fase di elaborazione e verifica non deve protrarsi oltre il 31 marzo 2011.
Iter della verifica amministrativa
La circolare descrive un procedimento articolato in tre momenti, considerati di pari importanza.
Fase preliminare
In questa fase si procede a:
- integrare la prima parte del file con le notizie utili a completare la posizione della singola azienda, intesa anche come lavoratore autonomo, committente o socio;
- controllare la documentazione relativa ai periodi di malattia e, in caso di carenza, richiederla all’azienda, verificando anche eventuali certificati cartacei pervenuti;
- predisporre la documentazione reddituale relativa all’anno o agli anni oggetto di verifica.
Fase istruttoria
La fase istruttoria comprende:
- il contraddittorio con l’azienda per verificare la congruenza tra attività aziendale e diminuzione della forza lavoro;
- la redazione di un questionario con informazioni e notizie utili alle lavorazioni successive;
- la verifica della documentazione aziendale, inclusi libri paga e matricola e il LUL.
Fase conclusiva
Nella fase finale si procede a:
- analizzare la documentazione acquisita;
- valutare approfonditamente le osservazioni del titolare dell’azienda o dell’intermediario;
- redigere un documento conclusivo completo sulla congruità riscontrata;
- effettuare l’eventuale recupero contributivo nei casi in cui ve ne siano i presupposti, e comunque quando la documentazione medica risulti carente;
- attivare la vigilanza quando le informazioni fornite non siano ritenute sufficienti o probanti rispetto alla congruità.
La circolare sottolinea che l’attività di vigilanza deve essere attivata in tempi brevi, poiché una verifica completa delle aziende interessate può fornire elementi significativi per inquadrare correttamente il fenomeno. Anche le risultanze ispettive confluiranno nel data base integrato, contribuendo al perfezionamento dello score di rischio.
Sviluppi successivi dell’attività di controllo
La seconda fase del controllo sui conguagli di malattia sarà estesa a un numero più ampio di aziende che, in base alle elaborazioni effettuate, presentino un elevato indice di rischio. L’affinamento delle metodologie di indagine, alimentato dalle informazioni raccolte dagli operatori della verifica amministrativa, consentirà di strutturare meglio i sistemi di analisi della congruità contributiva, sia con riguardo ai conguagli sia rispetto a tutti i dati dichiarati che incidono sull’ammontare della contribuzione dovuta.
Punti principali
Avvio del controllo amministrativo sui conguagli
La circolare dà seguito alla precedente n. 23 del 16 febbraio 2010 e avvia il controllo degli importi posti a conguaglio nel quadro D del DM10. L’iniziativa si inserisce nel nuovo modello organizzativo dell’Istituto e mira a rafforzare l’accertamento amministrativo, ridurre l’area di incertezza nei dati contributivi e migliorare la conformità delle dichiarazioni.
Finalità della verifica e logica di rischio
La verifica amministrativa serve a individuare situazioni anomale attraverso controlli incrociati tra dati interni ed esterni, con attenzione alla "personalità" dell’azienda, al comportamento contributivo e fiscale, alla tipologia di lavoratori e al confronto con imprese omogenee. L’analisi produce indicatori di rischio utili sia per recuperi contributivi sia per l’eventuale attivazione della vigilanza ispettiva.
Quadro D del DM10 e ambito iniziale del controllo
Il DM10 era il modello con cui il datore di lavoro denunciava retribuzioni, contributi dovuti, conguagli di prestazioni anticipate per conto dell’Inps, sgravi e riduzioni contributive. L’attività descritta si concentra inizialmente sui conguagli del quadro D relativi alle indennità di malattia, con previsione di estensione successiva ad altre prestazioni anticipate, come gli assegni per il nucleo familiare, e agli sgravi/riduzioni contributive.
Indice di rischio per i conguagli di malattia
L’analisi, svolta con il Coordinamento Generale Statistico Attuariale, ha individuato due principali profili di non congruità: quello formale, legato alla mancata corrispondenza tra giornate di malattia, conguagli e certificati medici; e quello sostanziale, dato dallo squilibrio tra attività produttiva e numero di giornate di malattia conguagliate. In base ai dati analizzati sono state estratte aziende attive con 3-10 dipendenti e senza precedenti richieste di visite di controllo.
Fonti informative e data base integrato
La costruzione dell’indice di rischio si basa su un data base integrato alimentato da archivi interni, tra cui DM, E-mens, certificati di malattia e visite mediche di controllo, e da fonti esterne come le dichiarazioni fiscali. Le risultanze delle verifiche dovranno arricchire il data base, così da consentire la costruzione di modelli statistici predittivi e di uno score di probabilità di inadeguatezza dei conguagli per malattia.
Iter operativo della verifica amministrativa
L’attività si articola in tre fasi: preliminare, istruttoria e conclusiva. Nella fase preliminare si integra il file aziendale, si controlla la documentazione relativa alla malattia e si predispone la documentazione reddituale; nella fase istruttoria si svolge il contraddittorio con l’azienda, si compila il questionario e si verifica la documentazione aziendale; nella fase conclusiva si analizzano gli atti, si valutano le osservazioni del contribuente e si redige il documento finale sulla congruità.
Esiti possibili e rapporto con la vigilanza
La verifica può concludersi con il recupero degli importi indebitamente conguagliati quando la non congruità sia accertata, oppure con l’impulso all’attività ispettiva quando sia necessario verificare l’azienda nel suo complesso. L’accesso ispettivo viene attivato sistematicamente per le situazioni ad alto rischio di evasione contributiva.
Tempistiche e sviluppi successivi
La prima fase di elaborazione e verifica deve concludersi entro il 31 marzo 2011. Successivamente, la seconda fase di controllo sarà estesa a una più ampia platea di aziende con elevato indice di rischio, con l’obiettivo di perfezionare i metodi di indagine e rendere più efficaci i sistemi di analisi della congruità contributiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 feb 2011Circolare numero 32 del 10-02-2011
- Circolare · 10 feb 2011Circolare numero 34 del 10-02-2011
- Circolare · 9 feb 2011Circolare numero 29 del 09-02-2011
- Circolare · 9 feb 2011Circolare numero 30 del 09-02-2011
- Circolare · 9 feb 2011Circolare numero 31 del 09-02-2011
- Circolare · 11 feb 2011Circolare numero 36 del 11-02-2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →