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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento: 1) del provvedimento prot. RFI-VDO-DOIT.NA.ING\A0011\P\2025\0006324 dell'11-12 giugno 2025, con il quale RFI SpA - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli ha respinto “in via definitiva l'istanza di autorizzazione in deroga ai sensi degli artt. 49 ss. del D.P.R. 753/1980 presentata dai ricorrenti l'1.4.2025 (prot. 1582)”; 2) del presupposto preavviso di diniego prot. RFI-VDO-DOIT.NA.ING\A0011\P\2025\0005085 del 14/05/2025 di RFI SpA; 3) di ogni altro atto comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202501316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie per la destinazione abitativa di una porzione di sottotetto, unitamente al presupposto preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui RFI ha respinto l’istanza di autorizzazione in deroga prevista dagli artt. 49 e 60 del d.P.R. 753/1980, relativa a opere interne e alla parziale trasformazione abitativa di un sottotetto già ricompreso, mediante accatastamento, nell’unica unità immobiliare sottostante. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 49 e 60 del d.P.R. 753/1980; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. I ricorrenti hanno sostenuto che le opere non avessero inciso sulla sicurezza ferroviaria, sulla conservazione della rete o su altri interessi di competenza di RFI; che non fosse stata creata una nuova unità abitativa autonoma; che fosse stata rispettata la prescrizione contenuta nell’autorizzazione del 2018 relativa all’unificazione catastale e alla non scindibilità del sottotetto dall’appartamento sottostante; che non vi fosse un significativo incremento del carico urbanistico; e che le generiche considerazioni su rumore, vibrazioni, salubrità, aumento delle persone esposte e interferenze con future opere ferroviarie fossero prive di adeguato supporto istruttorio. RFI ha difeso la legittimità del diniego, richiamando l’ampia discrezionalità esercitabile in materia di autorizzazioni in deroga. Il Comune di Baronissi, titolare del parallelo procedimento edilizio e di sanatoria, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Baronissi, disponendone l’estromissione, poiché il giudizio riguardava esclusivamente atti di RFI e non coinvolgeva specifici interessi dell’ente comunale. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha riconosciuto che l’art. 60 del d.P.R. 753/1980 attribuisce a RFI un potere discrezionale: l’assenza delle cause ostative previste dalla norma non impone il rilascio dell’autorizzazione, ma consente una valutazione discrezionale dell’istanza. Tuttavia, anche un diniego sintetico deve essere concreto, oggettivo, coerente con l’istruttoria e ancorato alle circostanze del caso e agli interessi tutelati dalla norma. Il riferimento contenuto nell’atto alla prescrizione del 2018 è stato ritenuto erroneo e comunque non decisivo: la prescrizione relativa alla pertinenzialità mirava a impedire la creazione di una nuova unità abitativa autonoma, ma i ricorrenti non l’avevano violata. L’accatastamento unitario, pur non essendo di per sé determinante perché ha natura tributaria e non prova la destinazione d’uso effettiva, risultava coerente con l’assenza di autonomia funzionale del sottotetto, accessibile soltanto dall’appartamento principale. Il TAR ha inoltre rilevato che il mutamento esaminato si collocava all’interno della categoria funzionale residenziale e non determinava, nelle concrete circostanze, un significativo incremento del carico urbanistico né un pregiudizio per gli interessi ferroviari. Le opere e il cambio d’uso non rientravano, inoltre, tra le attività di costruzione, ricostruzione o ampliamento vietate dall’art. 49 del d.P.R. 753/1980. Le ulteriori ragioni del diniego, relative a sicurezza, salubrità, rumore, vibrazioni, aumento delle persone esposte e possibile interferenza con il progetto ferroviario, sono state giudicate generiche, stereotipate, non adeguatamente istruite e non coerenti con la situazione concreta: il sottotetto non aveva aperture verso la ferrovia, la tratta era locale e priva di servizio notturno, la linea era stata elettrificata e i ricorrenti avevano prodotto una perizia asseverata non adeguatamente contestata. Il richiamo al criterio della normale tollerabilità delle immissioni e a esigenze generiche di sicurezza non risultava riconducibile, con adeguata dimostrazione, alle cause ostative dell’art. 60. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato da erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione incongrua e generica e sviamento, poiché fondato su interessi estranei alla sfera di competenza di RFI e piuttosto riconducibili alla vigilanza edilizia comunale. L’annullamento non preclude a RFI l’adozione di un nuovo provvedimento, purché adeguatamente istruito e motivato. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980

    Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza [...] minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

    L’art. 49 vieta le attività edilizie tipizzate di costruzione, ricostruzione e ampliamento, mentre l’art. 60 attribuisce un potere discrezionale di autorizzare riduzioni delle distanze quando lo consentano sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali. Il diniego deve comunque essere concreto, oggettivo, coerente con l’istruttoria e riferito agli interessi tutelati dalla disciplina ferroviaria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alle circostanze fattuali rilevanti e agli elementi emersi nel procedimento.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

    Il mutamento all’interno della medesima categoria funzionale, in particolare quando riguarda una porzione priva di autonomia funzionale e accorpata all’unità principale, non è stato ritenuto idoneo a determinare un significativo incremento del carico urbanistico rilevante per gli interessi ferroviari.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Le questioni relative alla vigilanza edilizia e alla conformità urbanistico-edilizia appartengono alla competenza comunale e non possono essere utilizzate da RFI come autonome ragioni per negare l’autorizzazione ferroviaria, se non incidono sugli interessi tutelati dalla disciplina ferroviaria.

  • art. 844 c.c.

    Il richiamo al criterio della normale tollerabilità delle immissioni acustiche e vibrazionali non può fondare, in modo generico e non verificato, il diniego di autorizzazione in deroga senza una concreta correlazione con le cause ostative previste dall’art. 60 del d.P.R. 753/1980.

Massime di principio

  • L’autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie prevista dall’art. 60 del d.P.R. 753/1980 è espressione di discrezionalità amministrativa: l’assenza delle cause ostative indicate dalla norma è condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio, sicché l’amministrazione può negare l’autorizzazione, ma deve esercitare il potere mediante una valutazione concreta e coerente con gli interessi ferroviari tutelati.
  • Il diniego di autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie, anche quando può essere motivato sinteticamente, deve essere ancorato alla situazione dei luoghi, alle risultanze istruttorie e alle circostanze previste dall’art. 60 del d.P.R. 753/1980; motivazioni generiche, stereotipate o meramente ipotetiche non sono sufficienti.
  • Il divieto dell’art. 49 del d.P.R. 753/1980 riguarda la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti; un mutamento d’uso interno che non comporti tali attività non può essere automaticamente ricondotto alle opere vietate né rendere necessaria, per ciò solo, l’autorizzazione in deroga.
  • La trasformazione di un sottotetto in spazio abitabile non pregiudica necessariamente la prescrizione di mantenerne la pertinenzialità quando il sottotetto resta privo di autonomia funzionale, è accessibile soltanto dall’unità principale e non viene trasformato in una distinta unità abitativa; l’accatastamento unitario è un elemento indiziario, ma non prova da solo la destinazione d’uso effettiva.
  • L’amministrazione preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria non può fondare il diniego su considerazioni estranee alla propria competenza, quali generiche valutazioni urbanistico-edilizie o ipotetici incrementi del numero degli occupanti, se non è dimostrata la loro concreta incidenza sulla sicurezza pubblica, sulla conservazione della ferrovia o sulle particolari circostanze locali.
  • Il potere discrezionale e tecnico dell’amministrazione in materia di sicurezza ferroviaria resta sindacabile quando il provvedimento sia fondato su travisamento dei fatti, istruttoria lacunosa, motivazione incongrua o sviamento rispetto alla funzione tipica del potere.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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