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Sentenza

Sentenza n. 1950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Milano che ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero, entrato in Italia nel settembre 2023 con visto per lavoro subordinato, non era riuscito a contattare il datore di lavoro indicato nel procedimento di ingresso e non aveva sottoscritto il contratto di lavoro. Dopo una prima richiesta di permesso di soggiorno, l’Amministrazione lo aveva invitato a presentare una nuova istanza una volta ottenuto un regolare contratto. Nel marzo 2025 egli presentava una nuova domanda, allegando il visto d’ingresso ma non il nulla osta, che nel frattempo era scaduto; risultava inoltre intervenuta l’assunzione da parte di un datore di lavoro diverso da quello originariamente richiedente il nulla osta. La Questura dichiarava irricevibile la domanda per l’assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali. Il TAR respingeva il ricorso. In appello, l’interessato deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omesso preavviso di rigetto, e l’insufficienza della motivazione del provvedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la nuova istanza fosse del tutto autonoma e sganciata dal nulla osta in forza del quale l’appellante era entrato in Italia, poiché a tale nulla osta non era seguita la stipulazione del contratto con il datore di lavoro originario e il nulla osta era comunque scaduto. L’Amministrazione non poteva quindi utilizzare il precedente nulla osta né valorizzare l’assunzione successiva da parte di un diverso datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza della Sezione, l’art. 42 d.l. 73/2022 consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando un rapporto di lavoro regolarmente instaurato si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto non sia mai venuto a esistenza. Poiché mancavano i presupposti normativi per il rilascio del titolo, l’esito dell’istanza era vincolato. Di conseguenza, l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non aveva efficacia invalidante; inoltre, l’appellante non aveva indicato quali elementi o documenti avrebbe potuto presentare per determinare un esito diverso. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omissione del preavviso non determina l’illegittimità dell’atto quando l’esito dell’istanza è vincolato e il privato non indica quali elementi avrebbe potuto fornire per ottenere una decisione diversa.

  • art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando si interrompa un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; la disciplina non si applica quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso.

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma abbreviata, dopo l’avviso alle parti, in ragione dell’evidente infondatezza dell’appello.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il lavoratore sia entrato in Italia in forza di un nulla osta cui non sia mai seguita la stipulazione del contratto di lavoro.
  • Quando il nulla osta originario sia scaduto e non sia stato seguito dalla conclusione del rapporto di lavoro con il datore indicato, una successiva domanda di permesso di soggiorno non può fondarsi su quel nulla osta né sulla successiva assunzione da parte di un datore diverso.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non vizia un provvedimento vincolato se l’interessato non dimostra quali elementi o documenti avrebbe potuto presentare nel procedimento e che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoDecisione e riti specialiAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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