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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici competenti, deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 911/2024 del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro. Il giudicato aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato il 14 agosto 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato nonostante la definitività e la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Locri, mediante la messa a disposizione della ricorrente dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, in considerazione delle note difficoltà degli uffici ministeriali preposti agli accrediti del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di disporre la penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata rigettata.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il potere del giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso consente la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, la cui attribuzione doveva essere eseguita in favore della ricorrente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata mancata esecuzione di un giudicato passato in giudicato e ritualmente notificato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione, impone al giudice di ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine di intervento e le modalità di attivazione su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza, ma può essere negata dal giudice sulla base delle concrete circostanze del caso, comprese le difficoltà organizzative degli uffici amministrativi competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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