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Parere

Parere n. 1580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto da -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno, il Capo della Polizia e Direttore generale della P.S., e il -OMISSIS- per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 5 marzo 2024, con la quale è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di riesame e annullamento della sanzione disciplinare del richiamo scritto inflitta dal -OMISSIS- con provvedimento del 31 luglio 2023.

Giustizia amministrativa202400795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del 5 marzo 2024 che ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame e annullamento in autotutela della sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata il 31 luglio 2023.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Amministrazione ha dichiarato irricevibile, per tardività, l'istanza del 4 gennaio 2024, qualificata come ricorso gerarchico, e comunque ha escluso i presupposti per l'annullamento in autotutela della sanzione disciplinare. Ha sostenuto che la contestazione degli addebiti e il provvedimento sanzionatorio non gli fossero stati validamente notificati mediante la PEC personale, non iscritta nell'INAD e non formalmente eletta quale domicilio digitale. Ha inoltre dedotto che il termine per proporre il ricorso gerarchico decorresse dalla piena conoscenza degli atti, avvenuta il 2 gennaio 2024 a seguito dell'accesso documentale, e non dalla precedente notificazione via PEC. Sono state altresì denunciate l'inammissibilità della motivazione postuma, l'erroneità dell'istruttoria, l'eccesso di potere e l'irragionevolezza della dichiarazione di irricevibilità, poiché essa si fondava proprio sulla validità della notificazione contestata.

Il parere

La Sezione ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario, qualificando la nota impugnata come atto provvedimentale definitivo e autonomamente lesivo, in quanto aveva negato l'accesso al ricorso gerarchico e precluso definitivamente la tutela giustiziale interna. Nel merito, ha ritenuto fondate congiuntamente le censure. In base agli artt. 3-bis e 6-quater del CAD, l'iscrizione nell'INAD è facoltativa per le persone fisiche, ma l'Amministrazione può utilizzare il domicilio digitale del privato soltanto quando esso sia stato iscritto nell'INAD oppure formalmente eletto per determinati atti, procedimenti o affari. La mera disponibilità di una PEC personale non formalmente qualificata come domicilio digitale non rende valida la comunicazione avente valore legale. Poiché la PEC utilizzata non risultava iscritta nell'INAD e non emergeva un'elezione speciale, la notificazione degli atti disciplinari è stata ritenuta nulla. Il termine di trenta giorni per il ricorso gerarchico decorreva quindi dalla piena conoscenza degli atti, verificatasi il 2 gennaio 2024; l'istanza del 4 gennaio 2024 era pertanto tempestiva. La nota ministeriale è stata inoltre censurata per il vizio logico di fondare la tardività sulla stessa notificazione della cui validità il ricorrente contestava la legittimità, nonché per difetto di motivazione. Le argomentazioni contenute nella relazione ministeriale non potevano integrare una motivazione postuma processuale. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dell'atto impugnato.

Osservazioni

Ammissibilità e definitività della nota impugnata

La nota che dichiara irricevibile il ricorso gerarchico è un provvedimento definitivo e autonomamente lesivo, poiché chiude la via di riesame e cristallizza la sanzione disciplinare, senza ulteriori rimedi interni previsti dal quadro normativo.

Validità della notificazione mediante PEC personale

Per le persone fisiche, l'iscrizione nell'INAD è facoltativa, ma l'Amministrazione può utilizzare una PEC privata per comunicazioni aventi valore legale soltanto se essa è stata iscritta nell'INAD oppure formalmente eletta quale domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. La mera disponibilità della casella PEC non è sufficiente.

Decorrenza del termine per il ricorso gerarchico

In presenza di una notificazione nulla e non produttiva di conoscenza legale dell'atto, il termine di trenta giorni decorre dalla piena conoscenza effettiva del provvedimento. L'istanza presentata il 4 gennaio 2024, due giorni dopo la conoscenza acquisita tramite accesso agli atti, è tempestiva.

Vizio logico della dichiarazione di irricevibilità

È illogico dichiarare tardivo il ricorso facendo decorrere il termine dalla notificazione la cui validità è contestata nello stesso ricorso, poiché tale impostazione precluderebbe in radice ogni contestazione della notificazione.

Motivazione postuma

Le argomentazioni difensive sviluppate dall'Amministrazione nella relazione non possono integrare, in sede processuale, la motivazione mancante dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è ammissibile contro atti definitivi; la Sezione ha ritenuto che la nota di irricevibilità del ricorso gerarchico possedesse tale carattere.

  • art. 3 d.P.R. 1199/1971

    La Sezione lo richiama quale disposizione relativa agli elementi che rendono impugnabile l'atto, individuati nel contenuto provvedimentale, nella definizione del procedimento e nell'incidenza sulla posizione giuridica del ricorrente.

  • art. 2 d.P.R. 1199/1971

    Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'atto oppure dalla piena conoscenza; ove la notificazione sia nulla, rileva la piena conoscenza effettiva.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005

    Chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater.

    Per le persone fisiche l'elezione del domicilio digitale nell'INAD è facoltativa.

  • art. 3-bis, comma 4, d.lgs. 82/2005

    A decorrere dal 1° gennaio 2013 [...] le amministrazioni pubbliche [...] comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.

    Le comunicazioni amministrative aventi valore legale devono essere effettuate tramite il domicilio digitale formalmente dichiarato dal cittadino.

  • art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. 82/2005

    È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.

    Una PEC non iscritta nell'INAD può essere utilizzata validamente se è stata formalmente eletta come domicilio digitale speciale per lo specifico procedimento o affare.

  • art. 6-quater d.lgs. 82/2005

    Prevede l'INAD, elenco nel quale il cittadino può iscrivere il proprio domicilio digitale; l'elenco è operativo dal 6 luglio 2023.

  • art. 17 d.P.R. 737/1981

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare della Polizia di Stato e alle modalità di contestazione degli addebiti.

  • art. 23 d.P.R. 737/1981

    È stato richiamato nell'istanza del ricorrente quale base della richiesta di riesame e annullamento della sanzione disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Per una persona fisica, la mera disponibilità di una casella PEC personale non consente alla pubblica amministrazione di utilizzarla per comunicazioni aventi valore legale, se la casella non è stata iscritta nell'INAD o formalmente eletta quale domicilio digitale speciale per lo specifico atto, procedimento o affare.
  • Quando la notificazione di un provvedimento amministrativo mediante PEC è nulla e non risulta comunque raggiunto lo scopo della comunicazione, il termine per proporre il ricorso gerarchico decorre dalla piena conoscenza effettiva dell'atto e non dalla data della notificazione invalida.
  • Non può essere dichiarato tardivo un ricorso che contesta la validità della notificazione facendo decorrere il termine proprio dalla notificazione contestata, poiché tale soluzione impedirebbe in radice l'esercizio della tutela contro il vizio notificatorio.
  • La relazione dell'amministrazione resistente non può integrare, in sede contenziosa, la motivazione mancante del provvedimento impugnato mediante una motivazione postuma di carattere processuale.
  • La nota che nega definitivamente l'accesso a un ricorso gerarchico e preclude ogni ulteriore riesame interno ha contenuto provvedimentale, natura definitiva ed efficacia lesiva autonoma, sicché è autonomamente impugnabile.

Validità della PEC personale e annullamento della dichiarazione di irricevibilità

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato contro la nota con cui il Ministero dell'interno aveva dichiarato irricevibile l'istanza di riesame e annullamento di una sanzione disciplinare del richiamo scritto. La Sezione ha ritenuto il ricorso fondato e ne ha proposto l'accoglimento.

Premesse e svolgimento dei fatti

Il procedimento disciplinare era stato avviato per una condotta non collaborativa tenuta durante un servizio di ordine pubblico. La contestazione degli addebiti e il provvedimento sanzionatorio erano stati inviati alla PEC personale del dipendente. Successivamente, il ricorrente aveva appreso di non essere stato promosso alla qualifica di commissario per mancanza del requisito del "senza demerito" e, a seguito dell'accesso agli atti, aveva acquisito conoscenza del procedimento disciplinare il 2 gennaio 2024.

Il 4 gennaio 2024 aveva quindi presentato un'istanza di riesame e annullamento della sanzione, deducendo la nullità delle notificazioni effettuate sulla PEC personale. L'Amministrazione aveva ritenuto l'istanza irricevibile se qualificata come ricorso gerarchico, perché proposta oltre il termine di trenta giorni, e infondata se qualificata come istanza di autotutela.

Ammissibilità del ricorso straordinario

La Sezione ha respinto l'eccezione ministeriale secondo cui la nota impugnata sarebbe stata priva di autonomia e definitività. La nota aveva infatti deciso in via definitiva sull'istanza, negando l'accesso al ricorso gerarchico e precludendo il riesame della sanzione disciplinare. Tale effetto costituisce una lesione autonoma della posizione del ricorrente. Poiché il quadro disciplinare non prevedeva ulteriori rimedi interni, la nota aveva contenuto provvedimentale, definiva un procedimento e risultava autonomamente impugnabile.

Disciplina del domicilio digitale

La Sezione ha esaminato gli artt. 3-bis e 6-quater del Codice dell'amministrazione digitale. Per le persone fisiche l'iscrizione del domicilio digitale nell'INAD è facoltativa. Tuttavia, proprio perché il domicilio digitale deve essere formalmente dichiarato, l'Amministrazione non può utilizzare per comunicazioni aventi valore legale una qualsiasi PEC personale di cui il cittadino disponga.

La PEC può essere validamente utilizzata soltanto quando:

  • sia stata iscritta dal cittadino nell'INAD;
  • oppure sia stata formalmente eletta quale domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.

La nota dell'Ufficio del responsabile per la transizione digitale del 13 giugno 2023, relativa all'operatività dell'INAD dal 6 luglio 2023, conferma che le amministrazioni devono utilizzare il domicilio digitale indicato dal cittadino nell'elenco, se presente. Nel caso concreto, la PEC utilizzata per gli atti disciplinari non risultava iscritta nell'INAD e non emergeva un'elezione speciale. Le notificazioni sono state pertanto ritenute nulle.

Decorrenza del termine per il ricorso gerarchico

L'art. 2 del d.P.R. 1199/1971 collega la decorrenza del termine alla notificazione, alla comunicazione amministrativa o alla piena conoscenza dell'atto. Poiché la notificazione via PEC era nulla e non risultava comunque che avesse raggiunto il proprio scopo, il termine di trenta giorni per il ricorso gerarchico decorreva dalla piena conoscenza effettiva, verificatasi il 2 gennaio 2024 mediante l'accesso agli atti.

L'istanza del 4 gennaio 2024 era quindi tempestiva. La qualificazione dell'istanza come ricorso gerarchico era stata espressamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione.

Vizi della nota ministeriale

La nota è stata ritenuta illegittima per avere dichiarato irricevibile, rectius inammissibile, un ricorso tempestivo. La Sezione ha inoltre evidenziato un manifesto vizio logico: l'Amministrazione aveva utilizzato la data della notificazione come dies a quo, benché il ricorso contestasse proprio la validità di quella notificazione. In questo modo, la decisione avrebbe impedito al destinatario di far valere il vizio notificatorio.

La nota era inoltre carente nell'indicazione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta irricevibilità e della scelta della modalità notificatoria. Le argomentazioni contenute nella relazione ministeriale non potevano colmare tale carenza, poiché avrebbero costituito una motivazione postuma processuale.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso straordinario e all'annullamento della nota impugnata. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAmministrazione digitaleRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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