Sentenza n. 12803/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento - del D.D. della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto il “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - della comunicazione di avvio del procedimento relativa all’adozione del decreto con il quale vengono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della determina dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022 – A – 001321 dd. 30.11.2022, recante la certificazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti nazionali e provinciali di determinazione del fatturato e del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi delle aziende obbligate e degli importi dovuti
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12 dicembre 2022, la comunicazione di avvio del procedimento e la determina dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige recante la certificazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. La disposizione prevede che, per gli anni 2015-2018, l’obbligazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici si estingua mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali e che l’accertamento del versamento determini la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti. La Provincia Autonoma di Bolzano ha confermato, con memoria del 10 giugno 2026, l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente del 25% degli importi richiesti. Essendosi così verificato il presupposto normativo per la definizione del giudizio, il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure relative agli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
Il pagamento del 25% degli importi richiesti per il payback relativo agli anni 2015-2018, una volta accertato dall’amministrazione competente e comunicato al TAR, estingue l’obbligazione residua e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli elenchi delle aziende fornitrici e gli importi dovuti a titolo di payback.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
È richiamato dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni cui si riferiscono gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- Per i ricorsi aventi a oggetto i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, il versamento della quota del 25% degli importi richiesti, effettuato nel termine previsto dalla legge e accertato dall’amministrazione competente, estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici presuppone l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte della regione o provincia autonoma e la relativa comunicazione al giudice amministrativo.
- In presenza dei presupposti normativi per la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo definisce il ricorso senza esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti di determinazione del payback.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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