Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7816/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. qc/2250/2024 prot. 56523/2024, avente ad oggetto “Diniego alla assegnazione in regolarizzazione alloggio ERP (…) piazzale -OMISSIS- (…) art. 22 comma 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147 l.r. Lazio n. 1/2020 (…)” e di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, con riconoscimento del beneficio dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio medesimo.

Giustizia amministrativa202413493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnatario ERP)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della regolarizzazione dell'assegnazione di un alloggio ERP, chiedendo anche il riconoscimento del beneficio. Ha dedotto: violazione dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990, per omessa indicazione nel provvedimento del termine e dell'autorità cui proporre impugnazione; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 9, 10 e 10-bis l. 241/1990, per lesione delle garanzie partecipative; difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'amministrazione avesse erroneamente computato, ai fini del requisito di legge relativo alla possidenza, un immobile intestato alla coniuge, nonostante la separazione consensuale omologata dal Tribunale già dal 10 settembre 2013; incompetenza funzionale e sostanziale dell'organo che aveva adottato il diniego. Roma Capitale ha sostenuto che, alla data della domanda, il ricorrente risultava ancora coniugato con la proprietaria dell'immobile, che il bene superava il limite patrimoniale previsto dalla disciplina ERP e costituiva un alloggio adeguato per il nucleo familiare, nonché che il preavviso di rigetto era stato ritualmente notificato.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura di incompetenza e l'ha respinta, rilevando che il provvedimento era stato firmato digitalmente dal direttore della struttura competente e che la determina richiamava lo Statuto e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, idonei a fondare il potere esercitato. Nel merito, ha accolto la censura sostanziale relativa al possesso dell'immobile. La disciplina regionale subordina la regolarizzazione al possesso, al momento della domanda, del requisito dell'assenza di diritti su un alloggio adeguato e di beni patrimoniali oltre il limite previsto. Tuttavia, la separazione consensuale omologata dal Tribunale determina, dalla data dell'omologa, il venir meno della comunione legale tra i coniugi. Tale separazione legale è rilevante ai fini dei requisiti soggettivi per l'assegnazione ERP, diversamente dalla mera separazione di fatto. Poiché l'immobile della coniuge era stato acquistato dopo l'omologa della separazione, non poteva essere ricondotto a una comunione già sciolta né essere imputato al ricorrente ai fini della verifica del requisito patrimoniale. Il ricorso è stato quindi accolto e il diniego annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione; le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate, anche perché il decreto di omologa non risultava annotato dall'ufficiale di stato civile e il preavviso di rigetto era stato ritualmente notificato.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140-147, l.r. Lazio n. 1/2020

    Disciplina l'assegnazione in regolarizzazione degli alloggi ERP e, in particolare, richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

  • art. 22, comma 141, lett. b), l.r. Lazio n. 1/2020

    Subordina la regolarizzazione all'assenza di diritti su un alloggio adeguato e di beni patrimoniali oltre il limite stabilito.

  • art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12/1999

    mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ... su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1

    Individua il requisito soggettivo di accesso all'edilizia residenziale pubblica relativo all'assenza di un alloggio adeguato e al limite patrimoniale.

  • art. 11, comma 2, l.r. Lazio n. 12/1999

    Richiamato dal provvedimento quale ulteriore disposizione applicabile ai requisiti per la regolarizzazione ERP.

  • art. 20 r.r. Lazio n. 2/2000

    Richiamato quale disciplina regolamentare del requisito patrimoniale e abitativo rilevante per l'assegnazione ERP.

  • art. 191 c.c.

    La separazione legale, nel caso di separazione consensuale, determina il venir meno della comunione legale dalla data dell'omologa del verbale da parte del Tribunale.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui proporre impugnazione; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Invocati per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; le censure sono state assorbite dopo l'accoglimento della doglianza sostanziale.

  • artt. 9, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Invocati in relazione alle garanzie partecipative e al preavviso di rigetto; le censure sono state assorbite.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la notificazione del preavviso di rigetto mediante deposito presso la casa comunale.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato quale modalità di notificazione ritenuta ritualmente eseguita dall'amministrazione.

  • Adunanza Plenaria n. 5/2015

    Richiamata per l'ordine di trattazione delle questioni, con esame prioritario della censura di incompetenza.

Massime di principio

  • Ai fini dei requisiti soggettivi per l'assegnazione o la regolarizzazione di un alloggio ERP, la separazione consensuale omologata dal Tribunale rileva dalla data dell'omologa, poiché da tale momento viene meno la comunione legale tra i coniugi; la mera separazione di fatto non produce il medesimo effetto.
  • Un immobile acquistato dal coniuge dopo l'omologa della separazione consensuale non può essere imputato all'altro coniuge come bene ricompreso nella comunione legale già sciolta, ai fini della verifica del requisito patrimoniale e abitativo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
  • Quando l'amministrazione fonda il diniego di regolarizzazione ERP sulla proprietà di un immobile del coniuge, deve verificare la situazione patrimoniale esistente alla luce dell'eventuale separazione legale anteriore e della data di acquisto dell'immobile.
  • La competenza del dirigente ad adottare un provvedimento in materia di assegnazione o regolarizzazione ERP può risultare dalle disposizioni organizzative dello Statuto e dei regolamenti dell'ente, se espressamente richiamate nel provvedimento e riferibili alla struttura competente.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.