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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38774/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità dell'offesa); 2) carenza di motivazione relativa all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione del Tribunale secondo cui il fatto non era di lieve entità (la carenza di igiene nei luoghi di lavoro, nel contesto della pandemia COVID-19, poteva comportare gravi conseguenze per la salute). Ha invece accolto il secondo motivo perché la sentenza impugnata, pur avendo ricevuto espressa richiesta, non si è pronunciata sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena; perciò ha annullato la sentenza limitatamente a quel profilo e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Prato in diversa composizione. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p. Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    "non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"

    La norma richiede congiuntamente la sussistenza della "particolare tenuità dell'offesa" e della "non abitualità" del comportamento; la prima si valuta sulla base dei due indici 'modalità della condotta' e 'esiguità del danno o del pericolo', applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; l'esame deve essere concreto e motivato.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri (natura, mezzo, oggetto, tempo, luogo, modalità, gravità del danno/pericolo, intensità del dolo o grado della colpa, nonché la condotta successiva) per valutare l'entità del fatto ai fini dell'art. 131-bis; deve essere utilizzato dal giudice per apprezzare gli "indici-requisiti".

  • d.lgs. 81/2008 (artt. 64-68)

    La condanna riguarda il reato continuato in violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la gravità dell'offesa è stata valutata anche con riferimento al concreto rischio per la salute dei lavoratori, aggravato dal contesto pandemico.

  • d.lgs. n.150 del 10/10/2022

    Ha introdotto la considerazione della condotta successiva al reato come elemento valutabile ai fini dell'art. 131-bis/art. 133; la Corte richiama tale elemento tra i criteri da considerare.

  • art. 624 c.p.p.

    Applicato per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità: la pronuncia di annullamento è limitata alla sola questione della sospensione condizionale della pena, senza revocare l'accertamento della responsabilità penale.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è necessario provare e far valutare dal giudice sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento; entrambe le condizioni sono congiuntive.
  • La 'particolare tenuità' va valutata concretamente con riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, usando i criteri dell'art. 133 c.p. (natura, mezzo, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo/colpa, condotta successiva, ecc.).
  • La presenza di circostanze rilevanti che aggravano il rischio per i beni giuridici protetti (es. diffusione pandemica, rischio per la salute dei lavoratori) può escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis.
  • Se il difensore chiede espressamente la concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), il giudice deve pronunciarsi esplicitamente; l'omessa pronuncia è vizio di motivazione che può portare all'annullamento parziale con rinvio.
  • L'annullamento parziale per vizi di motivazione sul beneficio non tocca necessariamente l'accertamento della responsabilità: la Cassazione può dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento ai sensi dell'art. 624 c.p.p. e rinviare soltanto sulla concessione del beneficio.

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