Sentenza n. 5219/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta, a seguito della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, in data 20.05.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sul mancato raggiungimento del requisito minimo di attività lavorativa stagionale, pari a tre mesi o 39 giornate lavorative nel settore agricolo, e sulla mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa. Ha sostenuto di avere raggiunto il requisito sommando 10 giornate lavorate presso il datore che aveva ottenuto il nulla osta stagionale e ulteriori giornate o periodi lavorativi svolti presso una diversa società, presso la quale era stato assunto con rapporto subordinato e che gli aveva formulato la nuova offerta di lavoro. Ha inoltre dedotto che l'immobile abitato possedeva il requisito dell'idoneità alloggiativa, producendo il relativo certificato soltanto in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo insussistente il presupposto fondamentale per la conversione. Dall'estratto contributivo risultavano soltanto 10 giornate di lavoro stagionale agricolo, mentre l'ulteriore attività era stata svolta come lavoratore dipendente part time per 50 settimane presso una società operante nel settore petrolifero, cioè il nuovo datore di lavoro subordinato. Tale attività non è computabile ai fini del requisito delle 39 giornate di lavoro stagionale agricolo o dei tre mesi di attività stagionale. Il giudice ha inoltre rilevato che il certificato di idoneità alloggiativa era stato prodotto solo nel giudizio e non era stato trasmesso all'amministrazione in risposta al preavviso di diniego. È stata respinta anche l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 24, commi 5 e 10, d.lgs. 286/1998
conversione quando il lavoratore abbia svolto almeno tre mesi di regolare attività lavorativa e disponga di una nuova offerta di lavoro subordinato
Il requisito temporale o contributivo deve riferirsi ad attività effettivamente svolta come lavoro stagionale, in particolare nel settore agricolo, e non può essere integrato mediante il computo di attività subordinata ordinaria svolta presso il nuovo datore di lavoro.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa, ovvero di 39 giornate lavorative nel settore agricolo, deve essere riferito a effettiva attività stagionale e non può essere integrato computando il lavoro subordinato ordinario svolto presso il nuovo datore di lavoro.
- La nuova offerta di lavoro subordinato e l'attività lavorativa svolta presso il datore che la propone non sostituiscono il requisito autonomo della pregressa attività stagionale minima richiesto per la conversione del titolo di soggiorno.
- La produzione in giudizio del certificato di idoneità alloggiativa non elimina, ai fini del procedimento amministrativo, la circostanza che il documento non sia stato prodotto all'amministrazione in risposta al preavviso di diniego; in ogni caso, l'assenza del requisito fondamentale dell'attività stagionale è sufficiente a giustificare il diniego.
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