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Ordinanza

Ordinanza n. 74/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento a firma del Questore Agricola, notificato a mezzo pec il 23/10/2025, con il quale è stato disposto il respingimento della istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto manifestamente infondata.

Giustizia amministrativa202507057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento questorile di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno perché manifestamente infondata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, notificato tramite PEC il 23 ottobre 2025. Nella fase cautelare il ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che il ritardo nella conclusione della presupposta procedura relativa all'istanza di rilascio del nulla osta all'ingresso non gli era imputabile e che, nel frattempo, aveva documentato il reperimento di una nuova occasione lavorativa. La controversia concerne quindi l'allocazione sul richiedente delle conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso durante una procedura amministrativa non conclusa tempestivamente e l'omessa valutazione della possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno collegato a un diverso datore di lavoro oppure per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020 n. 4623, riferite alle procedure di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, i presupposti per la tutela richiesta e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha considerato non imputabile al ricorrente il consistente tempo trascorso per la definizione della procedura presupposta relativa al nulla osta all'ingresso; ha rilevato che l'Amministrazione, dopo avere mantenuto un contegno inerte per diverso tempo, sembrava avere irragionevolmente trasferito sul ricorrente l'alea del decorso del tempo; ha attribuito rilievo alla documentata individuazione di una nuova occasione lavorativa e ha ritenuto che tale circostanza avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, anche in conformità alle circolari ministeriali richiamate. La domanda cautelare è stata pertanto accolta nei sensi della motivazione, con sospensione dell'efficacia dell'atto. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda incidentale di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 103 d.l. 34/2020

    È richiamato in relazione alle procedure di emersione cui si riferiscono le circolari ministeriali considerate dal giudice nella valutazione cautelare.

  • Circolare del Ministero dell'Interno 17 novembre 2020 n. 4623

    È richiamata quale indirizzo amministrativo rilevante per la valutazione della possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno con diverso datore di lavoro o per attesa occupazione.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un diniego o respingimento di un titolo di soggiorno, le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo non possono essere irragionevolmente poste a carico del richiedente quando il ritardo nella definizione della procedura amministrativa presupposta non sia a lui imputabile.
  • L'Amministrazione che abbia mantenuto per un periodo significativo un contegno inerte nella definizione di una procedura non può, senza adeguata giustificazione, trasferire sul privato l'alea derivante dal successivo mutamento delle circostanze o dalla sopravvenuta difficoltà di rilascio del titolo.
  • La documentata sopravvenienza di una nuova occasione lavorativa impone all'Amministrazione una valutazione effettiva della possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno collegato a un diverso datore di lavoro oppure per attesa occupazione, secondo la disciplina applicabile e gli indirizzi ministeriali pertinenti.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento di respingimento dell'istanza di permesso di soggiorno può essere disposta quando emergano, in termini di sommaria delibazione, profili di irragionevole imputazione al richiedente del ritardo procedimentale e di omessa considerazione di una concreta nuova opportunità lavorativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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