Cassazione Civile, Ordinanza n. 15770/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini l'appello del condominio e sani il vizio motivazionale riscontrato. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Una società proprietaria di una porzione immobiliare all'interno di un edificio condominiale aveva convenuto il condominio lamentando infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare comune, attribuite a un difetto di impermeabilizzazione, con domanda di risarcimento e di eliminazione della causa del danno. Il condominio, evocato in giudizio, aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice chiedendo il rimborso delle spese già sostenute per l'impermeabilizzazione e la manleva rispetto alle pretese risarcitorie del danneggiato, sostenendo che la polizza coprisse anche la responsabilità civile del condominio verso i condomini. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano escluso la copertura assicurativa, ritenendo che la garanzia per i danni al fabbricato operasse solo per rotture di tubazioni o impianti e che la clausola sulla responsabilità civile non fosse applicabile. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la ragione del rigetto della copertura per responsabilità civile sarebbe stata incomprensibile; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1366 e 1370 c.c. per errata interpretazione della polizza in senso sfavorevole alla copertura dei danni cagionati ai singoli condomini.
Norme richiamate
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato solo per il rito camerale e per il deposito della motivazione
art. 1366 c.c.
invocato nel secondo motivo come criterio ermeneutico del contratto; il motivo è rimasto assorbito
art. 1370 c.c.
invocato nel secondo motivo come criterio interpretativo delle clausole contrattuali predisposte da una parte; il motivo è rimasto assorbito
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente quando, pur formalmente presente, non consente di comprendere la ratio decidendi né il percorso logico seguito dal giudice per pervenire al rigetto della domanda.
- In tema di interpretazione del contratto di assicurazione, il giudice deve spiegare in modo intelligibile come le diverse clausole coordinate tra loro conducano all'esclusione o all'inclusione del rischio invocato; una motivazione che si limiti a richiami generici o assertivi non consente il controllo di legittimità.
- Nell'assicurazione del fabbricato condominiale, la clausola che considera i condomini come terzi amplia, e non restringe, l'area del rischio di responsabilità civile coperto, potendo rendere indennizzabili anche i danni alle proprietà esclusive dei singoli condomini.
- Quando una polizza distingue tra garanzia per danni al fabbricato e garanzia di responsabilità civile, occorre verificare se il danno dedotto sia davvero escluso dalla seconda perché già indennizzabile dalla prima; tale verifica non può essere sostituita da affermazioni apodittiche.
- Se il vizio denunciato attiene alla struttura argomentativa della decisione impugnata, l'accoglimento del relativo motivo determina la cassazione con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure che presuppongono un nuovo esame del merito.
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