Cassazione Civile, Ordinanza n. 06340/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di amministrazione straordinaria e dal successivo fallimento della società debitrice. Un commissario giudiziale aveva ottenuto, in sede fallimentare, l’ammissione al passivo del proprio credito per compensi, con una indicazione condizionata rispetto alla successiva liquidazione giudiziale dell’importo. In seguito, il Tribunale competente per la liquidazione del compenso, in sede ordinaria e non fallimentare, ha determinato il compenso in euro 30.000,00. Il commissario ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. sostenendo che il decreto di liquidazione fosse contrario al precedente provvedimento di ammissione al passivo, asseritamente avente efficacia di giudicato e recante una quantificazione più elevata del credito. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 96 l.fall., 395, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice di merito ravvisato il contrasto di giudicati tra ammissione al passivo e decreto di liquidazione; 2) violazione dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver escluso il presupposto della revocazione relativo all’identità dei soggetti dei due procedimenti; 3) violazione dell’art. 96 l.fall., per avere ritenuto indeterminato il credito ammesso al passivo, quando invece esso sarebbe stato determinabile nel quantum secondo il criterio del rinvio al provvedimento di liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che non sussiste il contrasto di giudicati dedotto dal ricorrente, perché il giudicato endofallimentare formatosi sul decreto di ammissione al passivo non fa stato al di fuori della procedura fallimentare e copre soltanto la statuizione di ammissione o rigetto della domanda, precludendone il riesame interno, ma non vincola il successivo decreto di liquidazione del compenso. Inoltre, la precedente ammissione era stata resa in via condizionata e condizionale, subordinatamente alla successiva determinazione del compenso da parte del giudice competente in sede ordinaria, sicché il credito era destinato a divenire determinato e definitivo solo all’esito di tale liquidazione. La complementarità fra la sede fallimentare di ammissione al passivo e la sede ordinaria di liquidazione del compenso escludeva quindi in radice il contrasto di giudicati. La Corte ha anche dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
art. 393, n. 5, c.p.c.
È richiamato come norma processuale a fondamento della domanda di revocazione proposta avverso il decreto; la Corte verifica però che nel caso non ricorrono i presupposti del rimedio straordinario.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
La revocazione per contrasto di giudicati presuppone una effettiva incompatibilità fra due decisioni aventi efficacia di giudicato; nel caso concreto tale contrasto è escluso perché i due provvedimenti hanno oggetto e funzione diversi e uno è condizionato all’altro.
art. 96 l.fall.
giudicato endofallimentare; crediti condizionati
L’ammissione al passivo produce giudicato endofallimentare limitato alla statuizione di ammissione o rigetto della domanda e non esplica efficacia esterna; inoltre la nozione di crediti condizionati comprende crediti la cui esigibilità dipenda da un evento futuro e incerto realizzatosi in corso di procedura.
art. 55 l.fall.
È richiamato in relazione alla categoria dei crediti condizionali, ricompresa nella più ampia nozione di crediti condizionati rilevante per lo stato passivo.
artt. 15 e 47 d.lgs. n. 270/1999
Individuano la sede ordinaria competente a liquidare il compenso del commissario giudiziale, che costituisce il presupposto per la quantificazione definitiva del credito poi ammesso al passivo.
art. 39 l.fall.
È richiamato per il rinvio alla disciplina dei parametri di liquidazione del compenso e per il coordinamento con la procedura di amministrazione straordinaria.
art. 3 d.lgs. n. 270/1999
Attribuisce al Tribunale il compito di determinare, caso per caso, l’entità del compenso spettante al commissario giudiziale in relazione all’attività svolta.
art. 111 Cost.
Il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale è qualificato come provvedimento decisorio e definitivo e, perciò, ricorribile per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il contrasto di giudicati idoneo a fondare la revocazione straordinaria richiede due decisioni effettivamente incompatibili tra loro e aventi reciproca efficacia vincolante; non vi è contrasto quando uno dei provvedimenti opera in una diversa sede funzionale e ha natura meramente complementare rispetto all’altro.
- Il giudicato endofallimentare derivante dall’ammissione al passivo ha efficacia interna alla procedura e non vincola, fuori da essa, la successiva decisione che definisce in via ordinaria un presupposto ancora necessario per la determinazione del credito.
- Quando l’ammissione al passivo avviene con riserva o in forma condizionata, il credito può essere inserito nello stato passivo anche se il suo ammontare dipende da un evento futuro e incerto intervenuto in corso di procedura; in tal caso la quantificazione definitiva resta affidata al provvedimento competente.
- In materia di compenso del commissario giudiziale, la liquidazione definitiva spetta al tribunale competente in sede ordinaria secondo i parametri normativi applicabili, mentre l’ammissione al passivo svolge una funzione meramente concorsuale e non sostitutiva della liquidazione.
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