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Sentenza

Sentenza n. 830/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza nr. 540/2025, pubblicata il 10.09.2025, RG 1024/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, lamentando la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'obbligo di pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici riconosciuti in sentenza. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore e disponga di ulteriori 120 giorni per l'esecuzione. Ha invece respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha dichiarato l'inottemperanza, ordinato l'esecuzione integrale del giudicato e nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata rigettata perché non erano ravvisabili particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale sulla base della quale il giudice ordinario aveva riconosciuto alla docente il diritto al beneficio economico e liquidato le somme dovute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria divenuta irrevocabile, il ricorso è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione se è decorso, dopo la notificazione del titolo, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita solo formalmente, legittima il giudice dell'ottemperanza a dichiarare l'inottemperanza e a ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione; il commissario entra in funzione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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