Sentenza del 24/01/2017 n. 836 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Contratto di coassicurazione - Servizi collegati - Commissioni di delega - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle commissioni di delega previste nell'ambito di un contratto di coassicurazione con clausola di delega. Si è valutato se la prestazione resa dalla compagnia delegataria e i relativi importi addebitati costituiscano servizi autonomi, soggetti a IVA, oppure prestazioni accessorie e funzionalmente collegate al contratto assicurativo principale.
La decisione
È stato stabilito che la prestazione della delegataria e le commissioni di delega non sono prestazioni diverse e autonome rispetto a quella assicurativa. Esse costituiscono un unicum con il contratto di assicurazione, in quanto funzionali ad assicurarne il corretto funzionamento. Di conseguenza, rientrano nell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative dall'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, in conformità al precedente della Cassazione n. 2429/2016.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative si estende anche alle prestazioni accessorie e funzionalmente collegate al contratto di assicurazione, quando non costituiscono servizi autonomi ma sono necessarie al suo corretto funzionamento.
Cassazione n. 2429/2016
Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui le prestazioni connesse e accessorie all'attività assicurativa possono beneficiare dell'esenzione IVA quando costituiscono, insieme al servizio assicurativo principale, un'unica operazione economica.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento IVA di un servizio collegato a un contratto assicurativo occorre verificare la sua funzione economica concreta, non soltanto la sua separata indicazione contrattuale o contabile.
- Le commissioni o attività svolte nell'ambito di una clausola di delega possono rientrare nell'esenzione IVA se sono strettamente necessarie alla gestione e al corretto funzionamento del rapporto assicurativo.
- L'esenzione non opera automaticamente per ogni servizio reso da un'impresa assicurativa: occorre che la prestazione accessoria sia funzionalmente inseparabile da quella assicurativa e non rappresenti un'attività autonoma destinata a soddisfare un'esigenza distinta.
- La separata pattuizione e remunerazione di una prestazione non impedisce, di per sé, di considerarla accessoria, se essa conserva una causa economica direttamente riconducibile al contratto assicurativo principale.
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