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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9276/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze con tre motivi: 1) violazione di norme processuali (artt. 629-bis, 420, 420-quater c.p.p.) per avere la Corte disposto la trasmissione degli atti al giudice del grado (Tribunale di Firenze) anziché al Giudice per le indagini preliminari in relazione alla nullità che ha determinato la rescissione del giudicato; 2) violazione degli artt. 28 e 31 (l. 69/2005) per avere la Corte disposto l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nonostante il primo mandato di arresto europeo (MAE) basato sull'ordinanza non fosse più valido e fosse stato revocato e sostituito da un secondo MAE fondato sulla condanna definitiva; 3) violazione degli artt. 303 e 304 c.p.p., di disposizioni connesse (art. 33 l.98/2005) e della sentenza Corte Cost. n.143/2008 in quanto i termini di custodia cautelare sarebbero già decorsi tenendo conto della carcerazione già subita dal ricorrente dalla cattura in Germania fino ad oggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze in quanto quello era il giudice del grado nel quale si era verificata la nullità che ha determinato la rescissione del giudicato. Ha inoltre confermato la legittimità della dichiarazione di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare: anche se il titolo esecutivo relativo all'ordine di carcerazione non era più eseguibile, la misura cautelare custodiale costituisce titolo autonomo e non viene meno per tale motivo, quindi può essere eseguita. Quanto ai termini della custodia cautelare, la Corte ha precisato che, con il ripristino della fase di cognizione a seguito della restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.), i termini di custodia decorrono nuovamente dalla data del provvedimento di restituzione; di conseguenza il termine annuale applicabile non era ancora decorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso; usata solo per definire l'ambito di riproduzione dei motivi

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Previsioni sulle impugnazioni in Cassazione e sui motivi di ricorso dedotti (violazione di legge e motivazione); la Corte le applica per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente

  • artt. 629-bis, 420, 420-quater cod. proc. pen.

    Rinvio a norme sul procedimento relativo alla rescissione del giudicato e relativi effetti; la Corte ritiene corretta la trasmissione degli atti al giudice del grado in cui si è verificata la nullità che ha determinato la rescissione

  • artt. 28 e 31 l. 69/2005

    Richiamate in relazione al mandato di arresto europeo (MAE) e ai titoli esecutivi: la Corte osserva che la non eseguibilità del titolo esecutivo relativo alla sentenza definitiva non comporta automaticamente la caducazione della misura cautelare autonoma

  • artt. 303 e 304 cod. proc. pen.

    Norme sui termini massimi della custodia cautelare; la Corte afferma che, in caso di ripristino della misura cautelare a seguito della restituzione nel termine, i termini di custodia decorrono nuovamente dalla data del provvedimento di restituzione

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione nel termine per l'impugnazione e sugli effetti del ripristino della fase di cognizione: la Corte la usa per spiegare che la restituzione fa venir meno l'efficacia dell'esecuzione della pena ma non invalida la misura cautelare autonoma

  • art. 33 l. 98/2005

    Norma richiamata dal ricorrente in materia di misure cautelari e termine; la Corte non dà accoglimento alla deduzione relativa alla decorrenza dei termini richiamati

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 143/2008

    Richiamata dal ricorrente come parametro interpretativo in tema di termini di custodia cautelare; la Corte di cassazione non ritiene che quella pronuncia produca l'effetto invocato dal ricorrente nelle specifiche circostanze del caso

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per nullità impone la trasmissione degli atti al giudice del grado nel quale la nullità si è verificata; non necessariamente al giudice che ha originariamente emesso un provvedimento connesso se la nullità ha effetti sul grado successivo
  • L'ordine di carcerazione fondato su una sentenza irrevocabile e l'ordinanza di custodia cautelare sono titoli distinti: la non eseguibilità dell'ordine di carcerazione (o la revoca di un MAE basato su quello) non annulla automaticamente una misura cautelare custodiale autonoma, se essa è valida e non affetta da nullità
  • Se una misura cautelare è ripristinata in conseguenza della restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.), i termini di custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla data del provvedimento che ha disposto la restituzione; pertanto il calcolo dei termini va sempre verificato rispetto al nuovo punto di partenza
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può dichiarare un ricorso inammissibile quando i motivi appaiono manifestamente infondati; ciò può comportare anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie se emerge colpa nella proposizione del ricorso

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