Sentenza n. 80/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 728/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 265/2023, pubblicata in data 18/05/2023 e notificata il 23/07/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 728/2023 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente euro 1.000,00, pari a euro 500,00 per ciascuno dei due anni scolastici oggetto del giudizio, mediante accredito sulla carta elettronica del docente o, in alternativa, mediante pagamento ordinario, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Secondo il ricorrente, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 23 luglio 2023, l'Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Sono stati quindi chiesti l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 23 luglio 2023 e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 12 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Non risultando dagli atti l'avvenuta esecuzione, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli il termine previsto dal dispositivo per procedere agli adempimenti sostitutivi. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per l'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme riconosciute dal giudice del lavoro è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione del diritto al saldo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato abbia imposto all'amministrazione un obbligo puntuale di pagamento o di attribuzione di un beneficio e l'amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
- Per le amministrazioni dello Stato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per promuovere l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza in relazione a obblighi di pagamento di somme di denaro.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può adottare tutti gli atti e compiere tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del giudicato, anche ricorrendo agli strumenti contabili previsti per fronteggiare l'incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione soccombente, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →