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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22298/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato il reclamo del Ministero contro la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Palazzolo. Oggetto della controversia era la legittimità della disciplina applicata dalla Casa circondariale in regime ex art. 41-bis (art. 16 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017) che prevede che i colloqui visivi e/o telefonici siano autorizzati "a distanza di circa 30 giorni" l'uno dall'altro, escludendo l'accorpamento di colloqui alla fine di un mese e all'inizio del successivo. Il Ministero deduceva violazione di legge per presunta trasgressione del precetto dell'art. 41-bis, comma 2-quater, che stabilisce l"'uno al mese" "a intervalli di tempo regolari".

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto legittima l"'interpretazione che attribuisce all"'Amministrazione penitenziaria un ambito discrezionale nell"'organizzazione dei colloqui in regime 41-bis, purché l"'esercizio di tale discrezionalità sia logico e ragionevole e coerente con la finalità di tutela della sicurezza pubblica; ha inoltre affermato che, in tale ambito, l"'interesse del detenuto all"'accorpamento dei colloqui assume natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo pieno, e quindi può essere limitato per motivate esigenze organizzative e di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354

    la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari

    La Corte interpreta la disposizione come rimettente all"'Amministrazione penitenziaria un margine di discrezionalità sull"'organizzazione dei colloqui; la previsione di ""intervalli di tempo regolari"" può essere legittimamente attuata stabilendo intervalli di circa 30 giorni tra i colloqui, escludendo l"'accorpamento a fine/inizio mese se la misura è logica e proporzionata per ragioni di sicurezza

  • Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, art. 16

    nel rispetto della calendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessi saranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni

    La Circolare è stata ritenuta attuazione legittima del potere organizzativo del DAP e configura una disciplina ragionevole e coerente con le finalità del regime 41-bis

  • art. 15 e art. 18, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Queste norme sono richiamate per affermare che i colloqui costituiscono un diritto fondamentale collegato alla vita familiare e al trattamento rieducativo; tuttavia la Corte precisa che, in caso di regime differenziato 41-bis, l"'esercizio del diritto può essere disciplinato dall"'Amministrazione e sottoposto a sindacato di logicità e ragionevolezza da parte della magistratura di sorveglianza

Massime di principio

  • In regime 41-bis l"'Amministrazione penitenziaria ha un significativo margine discrezionale nell"'organizzazione dei colloqui (numero, tempificazione e modalità), purché le scelte siano logiche, ragionevoli e coerenti con le finalità di tutela della sicurezza pubblica
  • Il diritto del detenuto ai colloqui è riconosciuto come fondamentale, ma nel contesto del regime differenziato può risultare limitato e assumere la forma di un interesse legittimo suscettibile di sacrificio per motivate esigenze di sicurezza e organizzazione
  • La verifica giudiziale delle scelte amministrative non è un sindacato di merito totale: il giudice valuta la logicità e la ragionevolezza dell"'esercizio discrezionale, non rimpiazza le scelte organizzative con quelle proprie
  • La previsione di distanze "circa 30 giorni" tra colloqui, come indicata dalla circolare DAP, può essere considerata compatibile con l"'art. 41-bis quando sia giustificata da esigenze di diluizione dei flussi informativi e sicurezza
  • Quando si contesta una misura organizzativa del DAP, il giudice deve dare una valutazione motivata delle ragioni di sicurezza addotte dall"'Amministrazione; non è sufficiente liquidare tali ragioni come mere illazioni senza argomentazione

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