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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3474/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Una docente scolastica aveva stipulato con l’amministrazione scolastica una pluralità di contratti a tempo determinato per supplenze annuali su posti di organico di diritto, per una durata complessiva superiore a trentasei mesi. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 28 maggio 2014 in riforma parziale della decisione del Tribunale di Viterbo, aveva escluso la conversione dei rapporti in un rapporto a tempo indeterminato, ma condannato l’amministrazione al risarcimento, quantificato in sette mensilità e mezza della retribuzione globale di fatto secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina interna dei contratti a termine e della direttiva 1999/70/CE. Ha contestato che la reiterazione delle supplenze nel comparto scolastico fosse abusiva, sostenendo che le specificità del settore e le esigenze di garantire il servizio di istruzione giustificassero il ricorso ai contratti a termine e che la disciplina scolastica fosse sottratta alla disciplina generale dei contratti a termine. Nel giudizio di cassazione è emerso, su deduzione della docente, che ella era stata immessa in ruolo prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015; la docente aveva inoltre sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, prospettando l’inadeguatezza della stabilizzazione quale misura contro l’abuso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione, cassato la sentenza d’appello e deciso la causa nel merito, rigettando le domande originarie della docente. Ha ritenuto che, nei casi di reiterazione abusiva di contratti a termine per coprire posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, l’immissione in ruolo ottenuta attraverso gli strumenti di reclutamento applicabili costituisca, in linea generale, una misura adeguata a sanzionare l’abuso e a ripararne le conseguenze; non è quindi dovuto un ulteriore risarcimento per il medesimo pregiudizio già compensato dalla stabilizzazione. Resta proponibile la domanda per danni ulteriori e diversi, ma la relativa allegazione e prova grava sul lavoratore stabilizzato. Nel caso concreto, dagli atti non risultava che la docente avesse allegato nell’originaria domanda danni ulteriori e diversi da quelli compensati dall’immissione in ruolo; la domanda risarcitoria andava pertanto respinta. La Corte ha inoltre disatteso la richiesta della docente di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero processo, in ragione della complessità della questione e della pronuncia europea intervenuta nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.

    Per l’abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto, la stabilizzazione ottenuta mediante le procedure di reclutamento può costituire misura effettiva e proporzionata di sanzione e riparazione, senza che sia necessario cumulare un ulteriore risarcimento per il medesimo pregiudizio.

  • clausola 5, punto 2, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.

    La facoltà riconosciuta agli Stati membri di adottare misure contro l’abuso comprende la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato; la stabilità dell’impiego così conseguita può essere una misura sanzionatoria adeguata.

  • art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999

    Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

    La reiterazione delle supplenze annuali per coprire posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico è illegittima, quando si protragga complessivamente per oltre trentasei mesi, anche non continuativi, nel periodo indicato dalla decisione.

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001

    Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

    La violazione delle norme imperative sull’assunzione da parte di una pubblica amministrazione non determina la conversione automatica del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato; restano applicabili le responsabilità e le sanzioni previste dall’ordinamento.

  • art. 267 TFUE

    Alle considerazioni sviluppate nei p. nn. 45-49 di questa sentenza sul contenuto e sulla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

    La Corte ha ritenuto non necessario un ulteriore rinvio pregiudiziale, poiché la Corte di giustizia aveva già fornito indicazioni idonee a risolvere la questione interpretativa rilevante.

  • art. 378 c.p.c.

    Alle considerazioni sviluppate nei p. nn. 45-49 di questa sentenza sul contenuto e sulla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

    La richiesta di rinvio pregiudiziale era stata formulata dalla controricorrente con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; la Corte l’ha disattesa nel merito, senza enunciare una distinta regola interpretativa sulla disposizione processuale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • La reiterazione, per oltre trentasei mesi complessivi anche non continuativi, di contratti a termine stipulati per coprire posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto della scuola, destinati a rimanere tali per l’intero anno scolastico, integra abuso nei limiti temporali individuati dalla disciplina applicabile.
  • Nel pubblico impiego scolastico, la stabilizzazione conseguita attraverso le procedure di reclutamento può costituire una misura effettiva, proporzionata e sufficientemente dissuasiva per sanzionare l’abuso della reiterazione dei contratti a termine; in tal caso non è dovuto un ulteriore risarcimento per il pregiudizio già compensato dalla stabilizzazione.
  • L’immissione in ruolo non preclude la domanda risarcitoria per danni ulteriori e diversi da quelli compensati dalla stabilizzazione, ma il lavoratore deve allegare e provare tali danni; non può identificare il pregiudizio ulteriore con la perdita del posto a tempo indeterminato o con la mancata conversione.
  • La violazione delle disposizioni imperative in materia di assunzione da parte di una pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie previste.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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