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Sentenza

Sentenza del 15/03/2022 n. 8357 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune notificava a Enel un avviso di accertamento Ici per il 2010 per la centrale idroelettrica, ritenendo non dichiarati e non valorizzati alcuni componenti dell'opificio (condotte forzate, opere idrauliche e altri manufatti) e determinando la base imponibile con riferimento alla "rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto" (valore presunto). Enel contestava perché il complesso era stato trasposto in cat. F/4 (senza rendita) a seguito di variazione catastale del 2000 e aveva depositato Docfa; inoltre rilevava carenza motivazionale dell'avviso, contestava la quantificazione e la legittimità delle sanzioni per presunta incertezza normativa. La CTR aveva accolto l'appello del Comune e respinto l'incidentale della contribuente. Enel ha ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che dal 2007 è stata abrogata la possibilità per i Comuni di determinare la base imponibile mediante la rendita presunta (art.5, comma 4 D.Lgs. 504/1992) e che la determinazione doveva invece avvenire sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia o, in mancanza, sulle scritture contabili se ricorreva il comma 3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (difetto di motivazione dell'avviso) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo relativi alla illegittimità dell'uso, da parte del Comune, del criterio della rendita presunta (art.5, comma 4 D.Lgs. 504/1992) per annualità successive al 2006, in ragione dell'abrogazione operata dalla L. 296/2006. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata e la causa rinviata alla CTR perchè determini l'imposta dovuta sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio nel 2011 (conseguente efficacia retroattiva dalla Docfa), regolando le spese. Motivi relativi alle sanzioni sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    Comma 3: per i fabbricati di gruppo D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile si determina sul valore contabile risultante dalle scritture. Comma 4 (rendita presunta): prevedeva la determinazione con riferimento alle rendite di fabbricati similari già iscritti, criterio che è stato abrogato dalla L. 296/2006 per le annualità successive al 2006 e non può più essere assunto dai Comuni come criterio di determinazione della base imponibile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    art. 11, commi 1, 2, 2-bis e 3

    I commi 1,2 e 2-bis (che consentivano poteri estesi di rettifica/accertamento in capo ai Comuni) sono stati abrogati dalla L. 296/2006; il comma 3 tuttora consente al Comune di invitare il contribuente a esibire documenti e dati, collegandosi al potere di determinare la base imponibile quando ricorre il criterio contabile.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1

    Ha abrogato, a decorrere dall'annualità 2007, le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 che consentivano ai Comuni di determinare la base imponibile per i fabbricati non iscritti in catasto facendo riferimento alla rendita presunta (art.5, comma 4) e di procedere con i poteri di rettifica generale previsti dall'art.11, limitando quindi il potere comunale.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1

    Attribuisce ai Comuni la facoltà di richiedere all'Agenzia del Territorio l'aggiornamento/correzione catastale e la presentazione della Docfa da parte dei titolari di diritti reali; tuttavia non ha escluso i poteri residui del Comune di liquidazione basati sulle scritture contabili (art.5 comma 3) quando applicabili.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949 (Reg. catastale), artt. 8 e 30

    Stabiliscono che non si procede a classificazione per categorie comprendenti opifici (D ed E) e che la rendita delle unità di tali categorie si accerta con stima diretta per singola unità; la competenza per tali stime è dell'Agenzia territoriale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6

    Riguardano le sanzioni amministrative tributarie; nel caso la Corte ha ritenuto assorbite le questioni sulle sanzioni, ma il principio generale è che l'inasprimento o l'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un concreto fondamento giuridico; l'incertezza interpretativa da sola non automaticamente esclude la sanzione.

Massime di principio

  • Dopo la L. 296/2006 (a decorrere dal 2007) i Comuni non possono più determinare la base imponibile degli immobili iscrivibili in cat. D facendo riferimento alla "rendita presunta" (art.5, comma 4 D.Lgs. 504/1992), essendo quello criterio abrogato.
  • Per i fabbricati di gruppo D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile resta determinabile dal Comune sulla base del valore contabile risultante dalle scritture (art.5, comma 3), purché il contribuente abbia e produca le scritture contabili rilevanti.
  • Se il contribuente ha presentato Docfa per attribuzione/variazione di rendita, l'attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia può avere efficacia retroattiva dalla data della Docfa e va presa in considerazione per la determinazione delle imposte per gli anni successivi alla denuncia.
  • La competenza a svolgere stima diretta e ad attribuire rendita catastale per opifici e unità D/E spetta all'Agenzia del Territorio; il Comune non può sostituirsi a tale procedura utilizzando criteri abrogati.
  • Dal punto di vista procedurale l'avviso di accertamento deve indicare i criteri adottati per la determinazione del maggior valore; non è necessario che contenga tutti gli elementi fattuali se il criterio è sufficientemente descritto, ma l'onere della prova spetta all'Amministrazione.
  • Sulle sanzioni: l'esistenza di un dubbio interpretativo non esonera automaticamente dalla sanzione; occorre valutare la concreta fondatezza dell'incertezza normativa e la diligenza del contribuente.

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