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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22420/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi della rapina e che la condotta dovesse essere riqualificata in furto. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito, che aveva individuato la violenza contestuale alla sottrazione; lo ha inoltre reputato inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione di merito. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva escluso l'attenuante sulla base delle modalità della sottrazione all'interno dell'abitazione della persona offesa, in linea con la giurisprudenza consolidata sulla necessità di un pregiudizio complessivo lievissimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e comunque diretto a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza di merito aveva logicamente e correttamente qualificato la condotta come rapina per la presenza di violenza contestuale alla sottrazione. Ha ritenuto anche infondato il secondo motivo, osservando che il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. era sorretto da motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    È richiamato come norma che integra il delitto di rapina quando la sottrazione sia accompagnata da violenza contestuale.

  • art. 624 c.p.

    È richiamato come riferimento del furto, distinto dalla rapina per l'assenza della violenza contestuale alla sottrazione.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, applicabile solo quando il pregiudizio complessivo sia lievissimo.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    È indicato quale base normativa dell'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma di riferimento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando è generico o non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di correlazione tra censure e ratio decidendi integra difetto di specificità.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Il delitto di rapina sussiste quando la sottrazione sia accompagnata da violenza contestuale, che lo distingue dal furto semplice o aggravato, e la verifica di tale elemento è rimessa al giudice di merito se la motivazione è immune da vizi.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio effettivamente arrecato, non limitata al solo valore del bene sottratto e non dipendente dalla capacità economica della vittima; il relativo apprezzamento è di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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