Ordinanza n. 1092/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina n. 1827/2025 depositata e resa pubblica in data 9.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Messina n. 1827/2025, della quale è chiesta l’ottemperanza
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina n. 1827/2025. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, territorialmente competente in relazione all’autorità giudiziaria adita. Il Ministero non si è costituito in giudizio, sicché non si è verificata la sanatoria della nullità per spontanea costituzione. Il giudice ha rilevato d’ufficio la nullità della notificazione e ha disposto la rinnovazione della notifica.
La decisione
Il TAR ha accertato la nullità della notificazione del ricorso effettuata nei confronti del Ministero, in applicazione dell’art. 11, commi 1 e 3, r.d. n. 1611/1933, poiché la notifica agli enti statali deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato competente per distretto e tale inosservanza comporta nullità, rilevabile anche d’ufficio. Non essendosi costituita l’Amministrazione, la nullità non è stata sanata. In applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice ha ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova del perfezionamento della notifica entro i successivi cinque giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
Gli atti introduttivi dei giudizi contro le Amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita.
art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
La notificazione eseguita presso un’Avvocatura distrettuale territorialmente incompetente è nulla e la nullità può essere rilevata d’ufficio, salvo sanatoria per spontanea costituzione dell’Amministrazione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di mancata comparizione della parte intimata, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione nulla, purché non si tratti di notificazione inesistente.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La pronuncia è richiamata quale fondamento della modifica interpretativa o normativa dell’art. 44, comma 4, c.p.a., che impone in via generale al giudice di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle quando la parte intimata non compare, fatti salvi i casi di inesistenza.
Massime di principio
- Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro un’Amministrazione dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per il distretto in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita; la notifica presso un diverso distretto è nulla.
- La nullità della notificazione eseguita presso un’Avvocatura dello Stato territorialmente incompetente è sanata dalla spontanea costituzione dell’Amministrazione destinataria; in assenza di costituzione, la nullità permane ed è rilevabile anche d’ufficio.
- Quando la notificazione dell’atto introduttivo è nulla, la parte intimata non compare e non ricorre un’ipotesi di inesistenza della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →