Cassazione Civile, Ordinanza n. 13864/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intrattenuto da un lavoratore con un comune siciliano dopo una precedente utilizzazione nell'ambito dei lavori socialmente utili. Il lavoratore chiedeva: 1) la declaratoria di nullità del termine apposto a una successione di contratti part-time a tempo determinato stipulati con l'ente, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato; 2) il pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute per il mancato riconoscimento del corretto trattamento economico. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la fattispecie fosse regolata da una disciplina speciale regionale, collegata alla stabilizzazione dei lavoratori LSU, e non dalla disciplina generale sui contratti a termine. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria sui contratti a termine e della disciplina sul lavoro pubblico privatizzato, sostenendo che egli era stato impiegato in ordinarie mansioni riconducibili ai fini istituzionali dell'ente e che, quindi, i contratti dovevano essere sottoposti ai limiti del d.lgs. n. 368 del 2001 e della direttiva 1999/70/CE. Sosteneva inoltre che la normativa regionale non poteva derogare ai principi statali ed europei e, in via subordinata, chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il comune, con ricorso incidentale, lamentava la nullità della motivazione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione, l'erroneo riconoscimento delle differenze retributive al netto anziché al lordo e l'erronea compensazione parziale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del comune e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse svolto un adeguato esame della concreta natura dei rapporti e della compatibilità della fattispecie con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, né avesse verificato se la stabilizzazione intervenuta in corso di causa fosse idonea a elidere o meno le conseguenze dell'asserito abuso. In sede di rinvio dovrà essere valutato, secondo i principi richiamati, se la stabilizzazione presenti una stretta correlazione causale con il precedente abuso e se possa costituire misura riparatoria sufficiente. I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano in modo specifico la ratio decidendi o perché formulati in modo non conforme agli oneri di specificità del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente principale per denunciare la non conformità a diritto della qualificazione dei rapporti; la Corte non ne fonda la decisione, concentrandosi sul rapporto tra disciplina speciale e accordo quadro UE.
Direttiva 1999/70/CE
È applicabile anche ai rapporti a tempo determinato nel settore pubblico; la sua tutela contro l'abuso non può essere esclusa solo perché il rapporto è qualificato dal diritto interno come speciale o atipico.
d.lgs. n. 368 del 2001
La sua inapplicabilità secondo la disciplina regionale non esclude di per sé il controllo sulla conformità del ricorso al termine al diritto eurounitario e sulla prevenzione dell'abuso.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come parametro della disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego, da coordinare con i principi del d.lgs. n. 368 del 2001 e del diritto UE.
d.lgs. n. 468 del 1997
Rappresenta la disciplina originaria dei lavori socialmente utili, utile a qualificare il rapporto assistenziale e il regime speciale degli LSU.
d.lgs. n. 81 del 2000
Norma richiamata per il sistema dei lavori socialmente utili e per l'affermazione che l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina di per sé l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l'esplicitazione del percorso logico-giuridico; nella specie la censura del comune non è stata accolta perché la sentenza impugnata una motivazione sul punto la conteneva.
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta in modo specifico, indicando le conseguenze processuali dell'errore; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 91 c.p.c.
La doglianza sulle spese è inammissibile se non confronta adeguatamente la ratio della compensazione disposta dal giudice di merito.
artt. 11 e 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la prevalenza del diritto statale ed eurounitario sulla normativa regionale incompatibile.
art. 17 statuto della Regione siciliana
La potestà legislativa regionale in materia di lavoro opera nei limiti dei principi e degli interessi generali della legislazione statale.
art. 77 l.r. Sicilia n. 17 del 2004
Disposizione regionale che esclude l'applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti LSU; la Corte segnala che ciò non basta a sottrarre la fattispecie al controllo eurounitario.
art. 5 l.r. Sicilia n. 24 del 2010
La norma è letta come coerente con il diritto eurounitario, prevedendo che l'uso di contratti flessibili avvenga nei limiti dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e dei principi del d.lgs. n. 368 del 2001.
art. 7 l.r. Sicilia n. 24 del 2010
Collega la prosecuzione dei contratti al fabbisogno organizzativo e alle esigenze istituzionali, nel quadro delle procedure di stabilizzazione.
art. 5, comma 5, l.r. Sicilia n. 24 del 2000
Ammette l'inserimento lavorativo dei soggetti LSU anche per attività rientranti nelle competenze istituzionali degli enti utilizzatori.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego, l'eventuale disciplina speciale regionale o nazionale che escluda l'applicazione formale del regime generale dei contratti a termine non sottrae automaticamente la fattispecie al controllo di compatibilità con la direttiva 1999/70/CE e con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
- Per escludere l'applicazione della disciplina europea sul contratto a termine non basta valorizzare l'origine assistenziale o sociale del rapporto: occorre verificare il concreto contenuto del rapporto, le fonti che lo regolano, le obbligazioni reciproche e le effettive modalità di svolgimento della prestazione.
- Il giudice di merito deve accertare in modo specifico se i contratti successivi siano davvero riconducibili a una delle categorie escluse dall'accordo quadro oppure, in concreto, costituiscano rapporti di lavoro a tempo determinato soggetti alla disciplina antiabuso.
- La stabilizzazione del lavoratore può avere efficacia riparatoria dell'abuso solo se esiste una stretta correlazione causale tra l'abuso contestato e l'immissione in ruolo, e solo se la stabilizzazione avviene nei ruoli dell'ente che ha posto in essere la condotta abusiva.
- La deduzione in cassazione di vizi di motivazione o di errori processuali richiede specificità: il ricorrente deve individuare con precisione la ratio decidendi censurata e spiegare il concreto pregiudizio derivante dall'errore denunciato.
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