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Sentenza

Sentenza n. 5058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione II) n. 467/2024,

Giustizia amministrativa202407442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 467/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego della conferenza di servizi relativo alla realizzazione di un deposito di fuochi artificiali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 19 maggio 2020 e contro gli atti presupposti, con cui era stata respinta la proposta di realizzazione di un deposito di fuochi artificiali, con uffici e servizi, in zona agricola nel Comune di Teggiano. In primo grado erano stati dedotti la violazione delle norme tecniche di attuazione del PUC comunale, degli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 160/2010, dell’art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 105/2015, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, degli artt. 1, 2, 3, 10-bis e 14 ss. della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erronea rappresentazione dei fatti, difetto di motivazione, arbitrarietà, abnormità, sviamento, disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, buona fede e lealtà. In appello la società ha sostenuto, anzitutto, di avere contestato tutti i presupposti della decisione negativa della conferenza di servizi, compresa la contrarietà del progetto al Piano di sviluppo sostenibile dell’Area interna del Vallo di Diano, ritenuta dal TAR non impugnata. Ha inoltre negato che fosse necessaria l’impugnazione del PUC, deducendo che il Comune non avrebbe potuto vietare in zona agricola la realizzazione di depositi pirotecnici e richiamando i pareri favorevoli del Comitato tecnico regionale e della Commissione tecnica territoriale, nonché l’asserita aspettativa alla realizzazione dell’intervento. Infine ha contestato il rigetto della domanda risarcitoria e della domanda di indennizzo per ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Quanto al primo profilo, ha rilevato che il diniego della conferenza di servizi era sorretto da una pluralità di autonome ragioni, ciascuna astrattamente idonea a sostenere la decisione. La società non aveva specificamente contestato la ragione relativa alla contrarietà del progetto al Piano di sviluppo sostenibile dell’Area interna del Vallo di Diano e all’opposizione dei Comuni e della Comunità Montana, ragione recepita dall’autorità procedente come autonoma parte della motivazione finale. I riferimenti contenuti nel ricorso alla presenza di altre imprese e attività insalubri, all’assenza di vincolo paesaggistico ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e alla situazione dell’area non costituivano una contestazione specifica di quella autonoma ragione ostativa. Ne conseguiva l’inammissibilità del ricorso, perché anche l’eventuale accoglimento delle altre censure non avrebbe potuto eliminare il provvedimento, destinato a restare sorretto dalla motivazione non impugnata. Il Collegio ha poi confermato l’ulteriore ragione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione del PUC. Le NTA, applicabili alla zona agricola ordinaria, ammettevano esclusivamente destinazioni d’uso direttamente legate alla conduzione del fondo ed escludevano espressamente le attività di produzione e deposito di fuochi pirotecnici. Tale disciplina urbanistica era direttamente ostativa al progetto e doveva essere impugnata, anche congiuntamente al diniego della conferenza di servizi. I pareri favorevoli del CTR e della CTT, riguardando ambiti diversi, non potevano sostituire la potestà urbanistica comunale; analogamente, la nota comunale del 20 gennaio 2020 aveva natura meramente procedimentale. Ritenuta assorbita la trattazione delle ulteriori doglianze di merito e della domanda risarcitoria e indennitaria, il Consiglio di Stato ha condannato la società appellante al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune di Teggiano, compensando le spese nei confronti delle altre amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi nell’ambito della quale è stato adottato il verbale conclusivo negativo impugnato.

  • artt. 20-28 NTA del PUC del Comune di Teggiano

    le destinazioni d’uso ammesse…sono esclusivamente quelle direttamente legate alla conduzione del fondo

    La disciplina urbanistica della zona agricola ordinaria escludeva le attività di produzione e deposito di fuochi pirotecnici; la sua mancata impugnazione rendeva preclusiva la contestazione del diniego applicativo.

  • art. 21, lettera k, NTA del PUC del Comune di Teggiano

    La disposizione aveva espunto dalle destinazioni ammesse in zona agricola le attività di produzione e/o deposito di fuochi pirotecnici.

  • art. 23, lettera k, NTA del PUC del Comune di Teggiano

    La disposizione confermava l’esclusione delle attività di produzione e/o deposito di fuochi pirotecnici dalle destinazioni d’uso della zona agricola.

  • artt. 7 e 8 d.P.R. 160/2010

    Norme richiamate dalla società tra i parametri di legittimità degli atti del procedimento, senza esame nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 22, comma 10, d.lgs. 105/2015

    Norma richiamata dalla società tra i parametri di legittimità, non esaminata nel merito in ragione dell’inammissibilità.

  • decreto Ministero dei lavori pubblici 9 maggio 2001

    Atto normativo richiamato tra i parametri concernenti la localizzazione e la sicurezza dell’intervento, non esaminato nel merito.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    La società lo aveva invocato per sostenere l’assenza di tutela paesaggistica dell’area; il Consiglio di Stato ha ritenuto tale argomento non idoneo a contestare l’autonoma ragione ostativa fondata sul Piano di sviluppo sostenibile.

  • art. 216 r.d. 1265/1934

    Norma richiamata nel terzo motivo d’appello, non esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 64 r.d. 773/1931

    Norma richiamata nel terzo motivo d’appello, non esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    La domanda di indennizzo per ritardo è stata assorbita dalla conferma dell’inammissibilità del ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome, ciascuna di per sé idonea a sostenerne il dispositivo, il ricorrente deve contestarle tutte in modo specifico; la mancata impugnazione anche di una sola ragione determina l’inammissibilità del ricorso, poiché l’eventuale accoglimento delle altre censure non potrebbe comunque eliminare l’atto.
  • La mera contestazione della situazione di fatto dell’area o il richiamo alla presenza di attività analoghe non integra una specifica impugnazione di un’autonoma ragione ostativa fondata sulla contrarietà del progetto a uno strumento di pianificazione o programmazione territoriale.
  • Quando un diniego applica direttamente una disciplina urbanistica che esclude la destinazione d’uso richiesta, il privato deve impugnare anche la disposizione pianificatoria immediatamente ostativa, eventualmente insieme al provvedimento applicativo; la mancata impugnazione della disciplina urbanistica rende inammissibile la contestazione del diniego.
  • Pareri favorevoli rilasciati da autorità competenti in ambiti diversi non possono sostituire la potestà urbanistica dell’ente titolare della pianificazione, né superare una disciplina urbanistica comunale direttamente incompatibile con l’intervento proposto.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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