Ordinanza n. 315/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Cuneo ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità della valutazione compiuta dall’amministrazione, che avrebbe considerato l’utile netto dell’impresa quale parametro isolato per verificare la solidità economica del datore di lavoro, sebbene la disciplina richiamata faccia riferimento al reddito imponibile e al fatturato, concetti economicamente distinti dall’utile netto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, rilevando che la normativa applicabile menziona il reddito imponibile e il fatturato, economicamente diversi dall’utile netto utilizzato dall’amministrazione. Tale parametro, isolatamente considerato, non è stato ritenuto idoneo a valutare la solidità economica dell’impresa e coerente con la disciplina applicabile. L’istanza cautelare è stata quindi accolta e l’efficacia del diniego è stata sospesa, con obbligo dell’amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato conformemente alla normativa applicabile. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; secondo il TAR, il riferimento normativo a reddito imponibile e fatturato non consente di sostituire tali parametri con il solo utile netto dell’impresa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare applicata dal TAR per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella valutazione della solidità economica dell’impresa ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, l’amministrazione deve utilizzare i parametri previsti dalla disciplina applicabile, tra i quali reddito imponibile e fatturato, senza sostituirli automaticamente con il solo utile netto.
- Reddito imponibile, fatturato e utile netto sono grandezze economicamente diverse; l’utile netto, considerato isolatamente, non costituisce necessariamente un parametro idoneo e coerente per valutare la solidità economica dell’impresa quando la normativa richiama reddito imponibile e fatturato.
- Quando il diniego di conversione del permesso di soggiorno si fonda sull’utilizzo di un parametro economico non previsto o non coerente con la disciplina applicabile, sussiste il fumus boni iuris per la sospensione cautelare dell’atto e per la riedizione della valutazione amministrativa.
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