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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16419/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il diniego del riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. rispetto a più sentenze irrevocabili. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i reati giudicati nelle diverse sentenze fossero unificabili sotto un medesimo disegno criminoso, valorizzando l'omogeneità dei titoli di reato, tutti riconducibili all'area degli stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto però che le condotte non fossero riconducibili nemmeno in astratto a una preordinazione criminosa unitaria, osservando che la mera omogeneità dei reati non basta a dimostrare l'unicità del programma criminoso e che la reiterazione delle condotte illecite, specie in presenza di precedenti penali, attiene piuttosto a categorie diverse come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere, incompatibili con la logica premiale della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede una preordinazione criminosa unitaria; la semplice omogeneità dei reati non è sufficiente.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel procedimento esecutivo il giudice può riconoscere la continuazione solo se risultano i presupposti del medesimo disegno criminoso tra i fatti giudicati con sentenze irrevocabili.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva postula la verifica di un unico disegno criminoso preesistente e non può fondarsi sulla sola somiglianza o appartenenza dei reati alla medesima categoria.
  • La reiterazione di condotte illecite non equivale, di per sé, a un programma criminoso unitario: essa può invece esprimere recidiva, abitualità o professionalità nel reato, istituti strutturalmente diversi dalla continuazione.
  • L'istituto della continuazione opera come criterio favorevole al reo, ma non può essere esteso in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare la preordinazione comune delle condotte.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che non scalfisca la ratio del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre una lettura alternativa dei fatti già ritenuta insufficiente dal giudice di merito o dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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