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Sentenza

Sentenza n. 765/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 58/2025, pubblicata in data 12/01/2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro nella persona del Giudice Dott.ssa Marianna Molinario, attestata conforme così come estratta dal fascicolo telematico e notificata il 21/02/2025 passata in giudicato come da attestazione del 27/08/2025.

Giustizia amministrativa202504451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero il 21 febbraio 2025 ai fini dell'esecuzione. Dopo la notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione desse esecuzione al comando giudiziale. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato l'inottemperanza. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, vincolandola a conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta, ossia l'assegnazione della Carta elettronica mediante accredito dell'importo nominale stabilito dal giudicato. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione del comando nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando riconosce al privato un'utilità da conseguire mediante attività dell'Amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione stessa e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, individuando l'ufficio competente e prevedendo la facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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