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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37882/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, riformando in parte la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di diffamazione riqualificando l'originaria imputazione da calunnia a diffamazione. L'unico motivo dedotto era il vizio di motivazione: la corte territoriale aveva affermato che non sussisteva il reato di calunnia per carenza del dolo, ma contemporaneamente aveva ritenuto sussistente il reato di diffamazione per lo stesso fatto, fatto che il ricorrente contestava come manifestamente illogico e contraddittorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione della corte d'appello. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dal giudice di merito: lo scritto contestato, pur contenente espressioni ingiuriose e idonee a gettare discredito sul pubblico ufficiale, era privo di una effettiva notitia criminis (quindi insufficiente a integrare la calunnia), mentre conteneva comunque frasi dirette a ledere la reputazione, integrando la diffamazione. Di conseguenza il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di parte civile liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Sez. 5, n. 49021 del 05/11/2004, Tartaglione, Rv. 231283

    Principio giurisprudenziale secondo cui, quando diffamazione e calunnia sono commesse con unica dichiarazione diretta a più persone, sono caratterizzate dallo stesso elemento psicologico (dolo generico); un errore sulla verità della condotta attribuita, anche se derivante da colpa, esclude la punibilità di entrambe le fattispecie, poiché entrambe richiedono il dolo.

Massime di principio

  • Calunnia e diffamazione possono derivare dallo stesso atto ma sono tipologie diverse: la calunnia richiede l'attribuzione falsa di un fatto costituente reato (notitia criminis), mentre la diffamazione richiede la lesione della reputazione anche senza attribuzione di un reato.
  • Se una dichiarazione è priva di notitia criminis (non contiene una concreta attribuzione di fatto delittuoso), può non integrarsi la calunnia pur sussistendo la diffamazione.
  • Entrambe le fattispecie richiedono il dolo: l'errore sulla verità della condotta contestata, se determinato da colpa o da un fondato convincimento della colpevolezza, può escludere la punibilità, ma occorre valutare caso per caso la volontà di arrecare discredito.
  • Nella valutazione del dolo è rilevante il contesto e il tenore delle espressioni: frasi ingiuriose o denigratorie che mirano a ledere la reputazione possono integrare la diffamazione anche se non configurano calunnia.
  • In appello e in sede di legittimità è lecito distinguere tra le due accuse purché la motivazione spieghi perché manca la notitia criminis per la calunnia e perché invece le condotte realizzano la diffamazione.
  • Per difendersi in situazioni analoghe, documentare il fondato convincimento sulla verità dei fatti o dimostrare l'assenza di volontà diffamatoria può essere decisivo; viceversa chi agisce con espressioni denigratorie senza elementi concreti rischia la condanna per diffamazione.

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