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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14643/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rideterminato la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, denunciando: (1) la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., poiché il reato commesso il 13/03/2014 sarebbe nel frattempo prescritto; (2) la violazione degli artt. 99 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., poiché le precedenti due sentenze di applicazione della pena con sospensione condizionale (divenute irrevocabili il 18/07/2001 e il 30/07/2008) si erano estinte per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e quindi non potevano essere conteggiate ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'estinzione del reato per decorso dei termini prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. comporta l'estinzione anche degli effetti penali ai fini della recidiva (art. 106, comma 2, cod. pen.) e che tale estinzione opera ipso iure senza necessità di pronuncia formale. Avendo i due provvedimenti di sospensione condizionale divenuto irrevocabili rispettivamente nel 2001 e nel 2008, il quinquennio previsto era decorso prima del fatto del 2014; pertanto la recidiva non poteva essere contestata. Esclusa la recidiva, il reato è risultato estinto per prescrizione il 13/09/2021. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Riferito nel ricorso nell'ambito del calcolo della prescrizione; la Corte ha preso in considerazione le norme sulla prescrizione per valutare la decorrenza e l'estinzione del reato.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alle modalità di estinzione per prescrizione; la Corte ha valutato la prescrizione in base ai criteri di legge richiamati.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto che gli antecedenti non possano essere conteggiati ai fini della recidiva se si sono estinti per effetto dell'art. 445 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 106, comma 2, cod. pen.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione degli effetti penali della sospensione condizionale per decorso dei termini (quinquennio). La Corte ha affermato che, decorso il termine, l'estinzione opera ipso iure e determina la non computabilità del precedente ai fini della recidiva.

  • art. 106, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce che l'estinzione del reato comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva; la Corte lo ha applicato per escludere la recidiva in presenza dell'estinzione prevista dall'art. 445 cod. proc. pen.

Massime di principio

  • L'estinzione degli effetti della sospensione condizionale per decorso del termine ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. comporta automaticamente (ipso iure) la non computabilità del precedente ai fini della recidiva.
  • L'esclusione della recidiva per estinzione degli antecedenti può incidere sul computo dei termini di prescrizione, potendo determinare l'intervenuta prescrizione di un reato altrimenti non estinto.
  • Per ottenere l'annullamento senza rinvio per prescrizione è sufficiente dimostrare che, escludendo la recidiva, si è raggiunto il termine estintivo: la Corte di Cassazione può dichiarare l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto.
  • L'estinzione per decorso dei termini prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. non richiede una pronuncia formale del giudice dell'esecuzione per produrre i suoi effetti nei confronti della recidiva.
  • In difesa, è essenziale verificare le date di irrevocabilità delle precedenti sentenze e calcolare con precisione i termini quinquennali di estinzione, perché la sussistenza o meno della recidiva può cambiare l'esito del computo della prescrizione.
  • Autorità giudicanti e parti devono applicare l'art. 106, comma 2, cod. pen. quando risulti l'estinzione di precedenti condanne, poiché l'effetto è di rimuovere automaticamente la rilevanza degli antecedenti ai fini aggravanti.

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