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Sentenza

Sentenza n. 157/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1474/2024, pubblicata il 30/10/2024.

Giustizia amministrativa202501287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1474/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1474/2024, pubblicata il 30 ottobre 2024. La pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 settembre 2025, ed è stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del Tribunale di Bologna, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 90 giorni su istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla natura del giudizio, individua l'ambito dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato; il testo non contiene un richiamo espresso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine assegnato, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli adempimenti sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere conferita al dirigente dell'ufficio amministrativo competente o a un funzionario da questi delegato, anche con facoltà di subdelega, purché siano individuati i poteri sostitutivi e il termine per esercitarli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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