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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9800/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società contribuente contro avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA anno 2007. Le contestazioni riguardavano: (i) l'indebita detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti (fornitori 'cartiere' inseriti in frode); (ii) l'emissione di fatture in regime di sospensione d'imposta sulla base di dichiarazioni d'intenti ideologicamente false (cessioni a presunti esportatori abituali che in realtà non esportavano); (iii) la vendita a prezzo di costo a colleghi concessionari qualificata dall'Ufficio come antieconomica. L'Agenzia denunciava, tra l'altro, inversione dell'onere della prova da parte della CTR e carenze motivazionali nella valutazione delle operazioni in sospensione d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte fondato e in parte inammissibile: ha escluso l'illegittima inversione dell'onere della prova quanto alla contestazione per fatture soggettivamente inesistenti, poiché l'Amministrazione non aveva fornito elementi indiziari sufficienti a provare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società; tuttavia ha accolto la parte del primo motivo relativa all'emissione di fatture in regime di sospensione d'imposta, rilevando che la CTR non aveva valutato se il cedente avesse adempiuto all'onere di diligenza necessario quando le dichiarazioni d'intenti si erano rivelate ideologicamente false (ossia adottato tutte le misure ragionevoli per non incorrere nella frode). Il secondo motivo (sull'antieconomicità delle vendite a costo) è stato rigettato come riesame del merito. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata parzialmente e rinviata alla CTR di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sulla questione della diligenza del cedente; spese del giudizio di cassazione a carico della resistente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 8

    Disciplina il regime di sospensione dell'imposta per cessioni a esportatori abituali; la Corte richiede che, se la dichiarazione d'intenti risulta ideologicamente falsa, il cedente abbia l'onere di diligenza e di adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'affidabilità dell'acquirente

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 ss.

    Riferimento alle norme sull'IVA e sui meccanismi di detrazione; la censura riguardava l'applicazione delle norme in caso di operazioni soggettivamente inesistenti

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Norme sull'onere della prova: l'Amministrazione ha il compito di fornire elementi per provare la frode e la consapevolezza del destinatario; il contribuente può dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Principi di motivazione delle decisioni tributarie; la censura relativa alla motivazione delle decisioni sulla sospensione d'imposta è stata ritenuta assorbita o da valutare alla luce del principio di diligenza

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Previsione dei motivi di cassazione: violazione di norme di diritto e vizio di motivazione; sulla base di tali profili la Corte ha valutato le censure dell'Agenzia

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà dei fornitori ma anche, tramite indizi oggettivi e specifici, la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del destinatario; la mera fittizietà del fornitore non è sufficiente
  • Il contribuente può difendersi dimostrando di aver agito con la diligenza massima esigibile (controlli, documentazione, modalità di pagamento, verifiche sulla controparte) per escludere la propria partecipazione consapevole a una frode
  • Nel regime di sospensione d'imposta per cessioni a esportatori abituali, se la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa il cedente ha un obbligo di diligenza rafforzata: deve adottare tutte le misure ragionevoli per verificare che l'acquirente sia effettivamente un esportatore abituale e che i beni siano destinati all'estero
  • Se il giudice di merito esclude l'obbligo di diligenza del cedente senza valutare gli elementi probatori che segnalano irregolarità (es. contatti mediati, ripetute relazioni con 'cartiere', rivendite interne), la decisione può essere cassata e rinviata per nuovo esame
  • Le contestazioni sulla valutazione del merito (es. interpretazione economica di prassi commerciali come la vendita a costo tra concessionari) sono difficilmente riesaminabili in sede di legittimità salvo violazione di legge o vizio di motivazione; spetta al giudice di merito scegliere e valutare le prove

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