Parere n. 793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dalle signore Patrizia Muzio, Giovanna Perazzo, Paola Zappettini, Isa Brillante, Barbara Botta, Carla Garbarino, Sara Segalini, Angela Chiarello, Angela Appiani, Simonetta D'Isanto, Sabrina Bellagamba, Sabrina Rotella, Oriana Lagomarsino, Patrizia Lagomarsino, Eleonora Rapallini, Laura Grego, Erika Garibaldi, Barbara Sciutto, Lucia Volpone, Katia Filippi, contro la Regione Liguria e l’Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), l’ASL 4 Azienda socio sanitaria ligure n. 4, il Ministero della salute e nei confronti dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini per l’annullamento: a) della delibera della Giunta regionale ligure n. 255-2022 del 1° aprile 2022 prot. n. 2022/259221; b) del protocollo di intesa tra Regione Liguria e le OO.SS. del Comprato Sanità, in data 21 giugno 2022; c) di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, nessuno escluso e, in particolare: - della, conosciuta solo per estremi, deliberazione del Direttore generale dell’ASL 4 Chiavarese, n. 336 del 29 giugno 2022, avente ad oggetto “Attuazione L.R. n. 41/2006 e s.m.i. – art. 27 bis – attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 4. Assegnazione in comando del personale del comparto”; - della deliberazione del Direttore generale dell’ASL 4 Chiavarese n. 337 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto “Attuazione L.R. n. 41/2006 e s.m.i. – art. 27 bis – attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 4. Assegnazione in comando del personale del comparto”. Integrazione elenco del personale comandato. - della deliberazione del Direttore generale dell’ASL 4 Chiavarese, n. 338 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto “presa d’atto DGR n. 255 del 01.04.2022 ad oggetto “art. 27-bis attribuzione all’IRCCS - Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende sociosanitarie liguri della L.R. 41/2006 e ss. mm. ii. provvedimenti attuativi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della DGR Liguria n. 255/2022, del protocollo d’intesa del 21 giugno 2022 e degli atti attuativi relativi al trasferimento all’IRCCS Gaslini delle funzioni pediatriche e neonatologiche dell’ASL 4 e al comando del personale
Esito
La questione giuridica
Le ricorrenti, dipendenti dell’ASL 4 in servizio presso la struttura complessa di pediatria e neonatologia del Polo ospedaliero di Lavagna, contestano la riorganizzazione del servizio sanitario pediatrico e neonatologico ligure, attuata in base all’art. 27-bis della legge regionale Liguria n. 41/2006, introdotto dalla legge regionale n. 22/2021. Sono impugnati la deliberazione della Giunta regionale n. 255/2022, il protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali e le deliberazioni dell’ASL 4 nn. 336, 337 e 338 del giugno 2022. Le ricorrenti deducono l’irrazionalità del trasferimento delle funzioni assistenziali all’IRCCS Gaslini e del conseguente comando del personale, lamentando pregiudizi alla vita personale e lavorativa, all’organizzazione amministrativa e all’interesse pubblico alla qualità del servizio sanitario. Il Ministero della salute ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione e ha contestato nel merito le censure. Prima di decidere, la Sezione ha ritenuto necessario verificare l’attualità dell’interesse al ricorso e l’evoluzione della posizione lavorativa delle ricorrenti.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito né ha deciso l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto il gravame non ancora maturo per la decisione e ha disposto un’integrazione istruttoria. Il Ministero della salute dovrà acquisire e trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, informazioni sulla eventuale rinuncia delle ricorrenti alla disponibilità al comando o sul successivo recesso, sulla situazione lavorativa attuale e sull’eventuale trasferimento ad altra sede di servizio, nonché sulla persistenza dell’interesse alla decisione. Prima dell’invio alla Sezione, la relazione dovrà essere trasmessa alle ricorrenti, alle quali dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni e controdeduzioni. Ogni questione di rito e di merito è stata espressamente lasciata impregiudicata; il ricorso è stato rinviato a una successiva adunanza.
Osservazioni
Attualità dell’interesse al ricorso
È necessario verificare se le ricorrenti abbiano rinunciato alla disponibilità al comando o abbiano esercitato un successivo recesso e se sussista ancora un interesse concreto e attuale alla decisione.
Situazione lavorativa attuale
Il Ministero deve chiarire la posizione lavorativa attuale delle ricorrenti, con particolare riguardo all’eventuale trasferimento delle stesse ad altra sede di servizio.
Integrazione istruttoria e contraddittorio
Il Ministero della salute deve predisporre una relazione integrativa entro 60 giorni, previo inoltro alla parte ricorrente, cui deve essere concesso un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni da trasmettere alla Sezione.
Norme richiamate
art. 27-bis l.r. Liguria n. 41/2006
Attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri
La disposizione ha previsto, dal 1° luglio 2022, l’accentramento presso l’IRCCS Gaslini delle funzioni pediatriche e neonatologiche precedentemente svolte dalle aziende sociosanitarie liguri, delegando alla Giunta regionale la definizione dei tempi e delle modalità attuative.
l.r. Liguria 29 dicembre 2021, n. 22
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 2023
Ha introdotto nella l.r. Liguria n. 41/2006 l’art. 27-bis, posto a fondamento della riorganizzazione impugnata.
art. 47, commi 1-4, l. n. 428/1990
È richiamato dalla DGR n. 255/2022 quale disciplina delle procedure di informazione e consultazione da garantire nell’ambito del trasferimento delle funzioni e del correlato passaggio del personale.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato quale base normativa per l’assegnazione del personale del comparto all’IRCCS Gaslini in regime di comando, mantenendo la dipendenza giuridica, economica e disciplinare dall’ASL 4.
d.P.R. n. 1199/1971
Costituisce la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale è stato richiesto il parere della Sezione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando dagli atti emerga una possibile modifica della posizione del ricorrente successiva all’adozione degli atti impugnati, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria per verificare la persistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Prima di definire il ricorso straordinario, il giudice consultivo può richiedere all’amministrazione una relazione integrativa su fatti sopravvenuti rilevanti per l’interesse al ricorso e deve assicurare alla parte ricorrente la possibilità di esaminare la relazione e formulare osservazioni e controdeduzioni.
- La verifica della persistenza dell’interesse alla decisione può riguardare non soltanto la permanenza formale dell’atto impugnato, ma anche l’attuale posizione lavorativa del ricorrente e gli effetti concreti eventualmente prodotti dagli atti contestati.
- La disposizione di incombenti istruttori non comporta una decisione sulle questioni preliminari o di merito, che restano impregiudicate fino alla successiva trattazione.
Impugnazione della riorganizzazione del servizio pediatrico e neonatologico ligure
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da dipendenti dell’ASL 4 Chiavarese contro la Regione Liguria, A.Li.Sa., l’ASL 4, il Ministero della salute e nei confronti dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini. Le ricorrenti contestano il trasferimento all’IRCCS delle funzioni sanitarie assistenziali pediatriche e neonatologiche dell’ASL 4 e il conseguente comando del personale.
Quadro normativo e organizzativo
La legge regionale Liguria 29 dicembre 2021, n. 22 ha introdotto nella legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41, l’art. 27-bis. Tale disposizione ha previsto, dal 1° luglio 2022, l’accentramento presso l’IRCCS Gaslini delle funzioni pediatriche e neonatologiche già svolte dalle aziende sociosanitarie liguri, affidando alla Giunta regionale la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione.
In attuazione dell’art. 27-bis, comma 9, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 255 del 1° aprile 2022. La delibera ha previsto procedure uniformi di informazione e consultazione ai sensi dell’art. 47, commi 1-4, della l. n. 428/1990 e ha stabilito che il personale del comparto potesse essere assegnato all’IRCCS in regime di comando, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Il 21 giugno 2022 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Liguria e le organizzazioni sindacali del comparto sanità. L’ASL 4 ha quindi adottato le deliberazioni nn. 336, 337 e 338 del giugno 2022, disponendo il comando del personale della struttura complessa di pediatria presso l’IRCCS Gaslini e prendendo atto degli atti regionali di riorganizzazione.
Posizione delle ricorrenti
Le ricorrenti, dipendenti dell’ASL 4 in servizio presso il Polo ospedaliero di Lavagna, sono state comandate presso l’IRCCS Gaslini. Secondo gli atti richiamati, esse hanno mantenuto la dipendenza giuridica, economica e disciplinare dall’ASL 4, con dipendenza funzionale dalla struttura competente dell’IRCCS.
Le interessate hanno impugnato la nuova organizzazione sostenendo che il trasferimento delle funzioni e del personale fosse irrazionale e pregiudizievole per la loro vita personale e lavorativa, per l’organizzazione sanitaria e per l’interesse pubblico alla qualità dell’assistenza pediatrica e neonatologica.
Questioni processuali e di merito
Il Ministero della salute ha sollevato in via preliminare un’eccezione di difetto di giurisdizione e ha contestato la fondatezza delle censure. Le ricorrenti hanno replicato alle argomentazioni contenute nella relazione ministeriale.
La Sezione non ha tuttavia esaminato né deciso l’eccezione di giurisdizione né i motivi di merito. Ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione, poiché occorreva acquisire informazioni aggiornate sulla situazione delle ricorrenti.
Integrazione istruttoria disposta
La Sezione ha richiesto chiarimenti riguardanti:
- l’eventuale rinuncia delle ricorrenti alla disponibilità al comando o l’eventuale esercizio di un successivo recesso;
- la situazione lavorativa attuale delle ricorrenti;
- l’eventuale trasferimento delle ricorrenti ad altra sede di servizio;
- la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
Il Ministero della salute dovrà predisporre una relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione alla Sezione, la relazione dovrà essere inoltrata alle ricorrenti, alle quali dovrà essere concesso un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria. Il Consiglio di Stato ha disposto gli incombenti istruttori e ha rinviato il ricorso a una successiva adunanza, lasciando impregiudicata ogni questione di rito e di merito. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sull’illegittimità degli atti impugnati, sulla giurisdizione o sulla fondatezza delle censure.
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