Cassazione Civile, Ordinanza n. 00467/2026 del 08/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un privato, di alcuni estratti di ruolo riferiti a cartelle di pagamento per sanzioni amministrative, deducendo di averne appreso l’esistenza solo tramite gli estratti e contestando: la nullità delle cartelle per omessa notificazione, la nullità e inefficacia dei verbali di accertamento presupposti e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti. In primo grado il giudice di pace ha annullato per prescrizione solo alcune cartelle e confermato il resto; in appello il tribunale ha rigettato l’impugnazione per carenza di interesse ad agire, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo in difetto di allegazione di un concreto pregiudizio idoneo a giustificare la tutela immediata. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 324, 112, 100, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’interesse a impugnare l’estratto di ruolo sarebbe ormai coperto da giudicato implicito, perché la sentenza di primo grado non appellata in parte qua avrebbe già ammesso tale impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, in quanto attinente a una condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione. Ha quindi applicato il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo i casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio immediato nei rapporti con la P.A. o per la partecipazione ad appalti. Poiché nel caso concreto l’appellante non aveva neppure allegato tali ragioni di tutela anticipata, la declaratoria di carenza di interesse era corretta. Il ricorso è stato dunque rigettato; nulla è stato disposto sulle spese in cassazione, perché le parti vittoriose erano rimaste intimate. La Corte ha inoltre applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. con condanna del ricorrente al pagamento di euro 700 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata in relazione al preteso giudicato interno/implicito sull’interesse ad agire
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 100 c.p.c.
usato per contestare la declaratoria di carenza di interesse ad agire; la Corte ribadisce che l’interesse deve sussistere e può essere rilevato d’ufficio
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
ha introdotto, in sede di conversione, la modifica dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnazione
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
esclude l’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, ammettendo la diretta impugnazione di ruolo e cartella solo in presenza dei tassativi pregiudizi indicati dalla norma
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella
art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere relatore/estensore che partecipa al collegio
art. 52 c.p.c.
richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere relatore/estensore che partecipa al collegio
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento camerale e sulla proposta di definizione; il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato conseguentemente alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha giustificato l’atto di accertamento del presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile: il debitore può agire direttamente contro ruolo e cartella solo se allega e dimostra uno specifico pregiudizio immediato tra quelli tipizzati dalla legge.
- La verifica dell’interesse ad agire in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere fino al momento della decisione.
- In assenza di allegazione, da parte del debitore, di ragioni concrete che giustifichino la tutela anticipata, deve ritenersi mancante l’interesse a impugnare l’estratto di ruolo.
- La disciplina introdotta dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, come trasfusa nell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, si applica anche ai processi pendenti e concretizza l’interesse alla tutela immediata in questa materia.
- Il preteso giudicato implicito non può impedire il rilievo d’ufficio della carenza di interesse ad agire, quando tale condizione dell’azione difetti al momento della decisione.
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