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Ordinanza

Ordinanza n. 920/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato rimborso del contributo unificato previsto dalla sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, n. 2564/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Salerno per ottenere il rimborso del contributo unificato in esecuzione della sentenza n. 2564/2023 del TAR Campania, sede di Salerno. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del giudizio per difetto di legittimazione attiva relativamente alla domanda di rimborso, poiché dalla quietanza depositata in atti risulta che il contributo unificato è stato versato dal difensore antistatario. Non risultava, tuttavia, che il ricorso per ottemperanza fosse stato proposto da tale difensore in proprio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’unica questione relativa alla possibile carenza di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alla richiesta di rimborso del contributo unificato. È stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione, con riserva di decisione all’esito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il Collegio rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve consentire alle parti di presentare memorie prima di decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, se il Collegio rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione della causa, una possibile ragione di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio e assegnare un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • La legittimazione a chiedere in ottemperanza il rimborso di una somma deve essere verificata in relazione al soggetto al quale spetta concretamente il credito risultante dal titolo e dalla documentazione di pagamento; se il contributo unificato è stato versato dal difensore antistatario, occorre accertare se la domanda sia stata proposta da quest’ultimo in proprio o dal cliente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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