Sentenza n. 4271/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - dei provvedimenti di rigetto alle domande di nulla-osta idraulico presentate dalle ricorrenti, attraverso due istanze separate LC056472026 e LC056462026, emessi dalla Regione Lombardia e notificati il 10 marzo 2026; - nonché degli atti presupposti, ivi comprese ove occor possa le ordinanze n. 77 e n. 78 del 20 ottobre 2025 del Comune di Valmadrera e degli atti di strumentazione urbanistica settoriale di previsione del rischio idrico (PAI-studi a supporto PGT comunale etc.) nella parte in cui non hanno recepito l’adeguamento dei dati, tra cui la mitigazione del rischio a seguito dell’avvenuta esecuzione delle opere di regimazione del Rio Torto nel periodo 1999-2025; - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti; e con risarcimento danni ai sensi dell’art.30 cod. proc. amm. in relazione all’impugnativa, nonché ai ritardi nella esecuzione di opere e funzioni di competenza dell’ente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti regionali di archiviazione delle istanze di nulla osta idraulico per la nuova asfaltatura del piazzale e lo spostamento dell’accesso carraio, nonché ordinanze comunali di demolizione e rimessione in pristino delle opere eseguite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due società hanno impugnato i provvedimenti regionali notificati il 10 marzo 2026, adottati sulle istanze di nulla osta idraulico relative a opere già eseguite, e gli atti presupposti, comprese le ordinanze comunali di demolizione del 29 ottobre 2025. Le opere riguardavano la demolizione di manufatti già adibiti ad attività di allevamento, la rimozione e lo spostamento di recinzioni e cancello e l’asfaltatura di un piazzale destinato al deposito e alla movimentazione di profilati ferrosi, in un’area prossima al Rio Torto e al Torrente Inferno. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e la mancata possibilità di apportare elementi sullo stato dei luoghi e su precedenti nulla osta rilasciati per opere analoghe. Con il secondo sono stati dedotti difetto di motivazione e travisamento, assumendo che gli interventi fossero manutenzione e demolizione, non nuova costruzione, e che le opere preesistenti fossero già munite di nulla osta; è stata inoltre contestata l’applicabilità degli artt. 97 e 98 r.d. 523/1904 e sostenuta l’autorizzabilità ai sensi dell’art. 51, comma 3, delle norme del PAI. Con il terzo motivo sono stati dedotti sviamento, contraddittorietà e illogicità, assumendo che la Regione avesse formulato rilievi edilizi estranei alla polizia idraulica e che precedenti deroghe per interventi analoghi rendessero ingiustificato il diniego. Con il quarto sono stati dedotti sviamento, travisamento, violazione dell’art. 11 l.r. 4/2016, lesione dell’affidamento e della buona fede e disparità di trattamento, anche in ragione delle opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate a beneficio di imprese situate a monte e a valle. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni. Regione e Comune hanno eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche; il Comune ha inoltre eccepito la tardività e l’inammissibilità dell’impugnazione delle ordinanze per omessa notificazione ai contraddittori necessari.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né la domanda risarcitoria, perché ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la controversia riguardasse direttamente l’esercizio della polizia idraulica: il provvedimento regionale, adottato nell’ambito del procedimento per il nulla osta relativo a interventi entro le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, aveva negato l’assenso richiesto sul presupposto che l’intervento non rientrasse tra quelli soggetti a nulla osta; le società contestavano proprio l’individuazione dell’ambito applicativo della disciplina e la valutazione regionale. La giurisdizione spetta quindi al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933. Le eccezioni comunali di tardività e di inammissibilità per omessa notificazione non sono state decise. Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933
L’art. 143, lettera a) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti pubblici, demanda espressamente alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado i “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”.
La giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende i ricorsi per vizi di legittimità contro provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche; il TAR ha applicato tale previsione alla controversia sul nulla osta di polizia idraulica.
artt. 97 e 98 r.d. 523/1904
Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Regione nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti in materia di polizia idraulica ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nell'ambito del procedimento instaurato a seguito dell'istanza presentata dalle società ricorrenti per il rilascio del nulla osta idraulico relativo a degli interventi eseguiti senza titolo edilizio entro le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, che il Comune ritiene non sanabili senza la previa acquisizione del nulla osta idraulico.
La controversia ricade nella giurisdizione del giudice specializzato quando investe l’esercizio delle attribuzioni regionali di polizia idraulica e l’applicazione della disciplina del nulla osta per interventi nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua.
art. 11 c.p.a.
In conclusione, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo e va dichiarata quella del Tribunale superiore per le acque pubbliche, precisandosi che il ricorso potrà essere riproposto innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, secondo la disciplina della translatio iudicii.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall’art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933, si estende ai provvedimenti che incidono in modo immediato e diretto sulla materia delle acque pubbliche; può riguardare anche atti di autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, quando concorrano concretamente a disciplinarne le modalità d’uso.
- La controversia sull’individuazione degli interventi soggetti a nulla osta idraulico e sulla legittimità della valutazione amministrativa che nega tale assenso investe direttamente l’esercizio della funzione di polizia idraulica e appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, il ricorso può essere riproposto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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